Sentenza n. 7343/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 12/1/2021 n. 382.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 382/2021 e n. 14208/2021, quanto al pagamento delle spese di lite, degli accessori, degli interessi e del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 382/2021 e n. 14208/2021, passate in giudicato, relative a un giudizio promosso per l'esecuzione di un decreto della Corte d'Appello di Roma emesso ai sensi della legge n. 89/2001. Ha chiesto il pagamento di € 350,00 liquidati per spese di lite nella prima sentenza, dei relativi oneri accessori — spese forfettarie, contributo previdenziale e IVA —, degli interessi legali dalla data di deposito della prima sentenza fino al soddisfo e di € 300,00 corrisposti quale contributo unificato per il secondo giudizio di ottemperanza. Ha dedotto che le sentenze erano state ritualmente notificate al Ministero della Giustizia, che erano divenute irrevocabili e che l'Amministrazione non aveva adempiuto spontaneamente. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza. Le sentenze presupposte erano state notificate, rispettivamente, il 2 febbraio 2021 e il 22 luglio 2025 presso la sede reale dell'Amministrazione obbligata, ed era ampiamente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione acquisita, non contestata dal Ministero, risultava inoltre l'inosservanza del giudicato. Il Ministero della Giustizia è stato quindi ordinato a dare piena e integrale esecuzione alle sentenze, pagando gli importi indicati nella domanda, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato quale commissario ad acta un funzionario del Ministero da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento degli Affari di giustizia, con ulteriori 90 giorni per l'esecuzione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della difesa personale del ricorrente e della ridotta complessità dell'attività difensiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato rimaste ineseguite dall'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
legge n. 89/2001
È richiamata quale fonte del decreto della Corte d'Appello di Roma posto all'origine del giudizio presupposto, senza che la decisione ne esamini ulteriormente la disciplina.
Massime di principio
- L'ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'Amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all'Amministrazione di adempiere integralmente alle statuizioni giudiziali, comprese le somme liquidate per spese di lite, gli oneri accessori, gli interessi e il contributo unificato, nei limiti risultanti dal giudicato.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere disposto l'intervento di un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, incaricato di eseguire il giudicato entro un successivo termine.
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