Sentenza del 19/01/2018 n. 1314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 29127/2011 ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore percettivo. La precedente ordinanza aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso i difensori indicati nel giudizio di primo grado, senza considerare che, nel giudizio d’appello, il contribuente aveva revocato il mandato a tali difensori e ne aveva nominato uno nuovo, il rag. G.S.S. La notifica era quindi stata eseguita presso procuratori non più incaricati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando che la precedente ordinanza non aveva considerato un fatto risultante dagli atti, ossia la sostituzione del difensore e del domicilio eletto in appello. La notifica del ricorso per cassazione è stata qualificata come nulla, ma non inesistente, perché effettuata presso soggetti comunque collegati al destinatario. Di conseguenza, la Corte ha ordinato all’Agenzia delle entrate di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
Consente la revocazione quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti e che non ha costituito un punto controverso.
Art. 330 codice di procedura civile
Disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni. Nel contenzioso tributario opera secondo i limiti individuati dalla giurisprudenza, ma non prevale sulla disciplina speciale quando la notifica è effettuata presso un procuratore non più domiciliatario.
Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Prevede l’ultrattività dell’indicazione della residenza, della sede o del domicilio effettuata nel processo tributario. La disposizione speciale prevale sull’art. 330 c.p.c. quando occorre stabilire il corretto luogo di notifica degli atti del contenzioso tributario.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14916/2016
Ha chiarito che, per la notifica del ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie regionali, rileva la disciplina dell’art. 330 c.p.c., coordinata con il principio di ultrattività previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.
Cass. n. 3648/2016
Ha affermato che la notifica dell’impugnazione presso un procuratore non domiciliatario è nulla, e non giuridicamente inesistente, quando il luogo della notifica mantiene un collegamento con il destinatario; la nullità può quindi essere sanata mediante rinnovazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare con attenzione quale difensore e quale domicilio siano effettivamente validi al momento della notifica dell’impugnazione, soprattutto se vi è stata una revoca o sostituzione del mandato.
- La notifica eseguita presso un difensore non più incaricato è normalmente nulla, non inesistente, se il luogo conserva un collegamento con il destinatario; in tal caso il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica.
- La mancata considerazione di un documento processuale decisivo, non controverso e incompatibile con il contenuto della decisione può integrare errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
- La disciplina speciale del processo tributario, in particolare l’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, può prevalere sulle regole generali del codice di procedura civile in materia di notificazioni.
- L’accoglimento della revocazione non determina necessariamente la definizione favorevole dell’intera controversia fiscale: in questo caso ha riaperto la fase relativa alla notifica del ricorso per cassazione, imponendone la rinnovazione entro il termine stabilito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →