Sentenza n. 89/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. prot. 0055423 del 20.7.2021, notificato il 20.7.2021, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Chieti ha disposto il rigetto dell'istanza di emersione PCH/L/N/2020/100322 EM-DOM_2020 dell'art. 103 co. 1 D.L. 34/2020 presentata in favore del lavoratore Diadji Seye (doc. 1); nonché per l'annullamento del parere negativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro indicato nel provvedimento di rigetto, e di tutti gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione del rapporto di lavoro e parere negativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa sociale ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Chieti che aveva rigettato l'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 in favore di un lavoratore straniero, nonché il presupposto parere negativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli atti connessi. Dopo la costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia non rispettava le forme previste, poiché non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia, pur irrituale per il mancato rispetto del termine di notificazione, potesse essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente definizione del giudizio ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Norma indicata quale base dell'istanza di emersione del rapporto di lavoro presentata in favore del lavoratore straniero.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare una rinuncia irrituale al ricorso come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo che non rispetti le formalità previste, incluso il termine di notificazione anteriore all'udienza, può essere valutata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione in rito del giudizio per improcedibilità ai sensi dell'art. 35 c.p.a., anche quando la dichiarazione della parte non valga come rinuncia rituale.
Come è indicizzato
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