Sentenza n. 6320/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti della D.D. del I Municipio di Roma Capitale (rep. CA 1869/2025 e C.A. 156619 del 06/08/2025, sottoscritti dal dr. P.I Pelusi) di decadenza da benefici dell’autorizzazione amministrativa rilasciata alla S.r.l. Terzo Millennio dell’esercizio sito in Roma, Via Monte della Farina n. 51, e degli atti connessi, nonché per la condanna ai danni conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dai benefici della SCIA di subingresso e di revoca dell'autorizzazione amministrativa per la media struttura di vendita
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, titolare dal 2001 dell'autorizzazione per una media struttura di vendita alimentare e non alimentare, aveva concesso l'azienda in affitto. A seguito dell'inadempimento dell'affittuaria, accertato con sentenza civile passata in giudicato, l'azienda era stata restituita priva dei beni e degli impianti necessari all'esercizio. La società aveva comunicato la sospensione dell'attività dal 16 luglio 2024 al 15 luglio 2025 e, il 14 luglio 2025, la riattivazione. Dopo un sopralluogo della Polizia Locale, che aveva rilevato la chiusura dei locali, Roma Capitale aveva avviato il procedimento e adottato la decadenza e la revoca, ritenendo superato il periodo massimo di sospensione di dodici mesi previsto dall'art. 64, comma 8, d.lgs. 59/2010. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3, 8, 9 e 10 l. 241/1990 e della disciplina regolamentare, per l'incompletezza della comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione dell'art. 64, comma 8, d.lgs. 59/2010, dei principi di buona fede e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'inattività non fosse volontaria né imputabile, essendo stata determinata dalla perdita della disponibilità dei locali, dalla necessità di riottenere l'azienda in sede civile e dalla necessità di ricostituire gli impianti e reperire le risorse finanziarie; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'amministrazione si sarebbe basata esclusivamente sul rapporto della Polizia Locale, non osteso alla società.
La decisione
Il TAR ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente delle ulteriori censure, e ha annullato il provvedimento di decadenza e revoca. L'art. 64, comma 8, d.lgs. 59/2010 deve essere interpretato nel senso che la decadenza per sospensione dell'attività superiore a dodici mesi riguarda l'inattività volontaria, consapevole e imputabile al titolare, non qualsiasi sospensione oggettiva dell'attività. Trattandosi di una misura sanzionatoria, la disposizione deve essere letta alla luce del principio di autoresponsabilità e dell'inesigibilità della prestazione divenuta impossibile per causa non imputabile. Nel caso concreto, la società non aveva scelto liberamente di sospendere l'attività: non disponeva dei locali fino alla loro riconsegna conseguente alla controversia civile e, una volta riottenuti, doveva ricostituire l'azienda, priva degli impianti necessari, sostenendo costi rilevanti. Tali circostanze risultavano dal giudicato civile e rendevano l'attività giuridicamente e fattualmente inesigibile. L'amministrazione, limitandosi ad accertare la chiusura dei locali senza considerare tali elementi, aveva illegittimamente applicato la decadenza. Il TAR ha condannato Roma Capitale alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 64, comma 8, d.lgs. 59/2010
L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: … b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi
La decadenza opera soltanto quando la sospensione superiore a dodici mesi sia volontaria, consapevole e imputabile al titolare; non si applica quando l'inattività dipenda da fatti non riconducibili a condotte omissive o commissive dell'autorizzato.
artt. 3, 8, 9 e 10 l. 241/1990
Le censure relative alla comunicazione di avvio del procedimento non sono state esaminate nel merito, perché assorbite dall'accoglimento del motivo principale.
art. 97 Costituzione
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e buona fede; la censura è rimasta assorbita, mentre la decisione valorizza l'esigenza di non imputare al titolare un'inattività non volontaria.
artt. 1256, 1346 e 1418 codice civile
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del principio generale dell'inesigibilità della prestazione divenuta impossibile per causa non imputabile; il TAR recepisce tale principio come criterio interpretativo dell'art. 64, comma 8, d.lgs. 59/2010.
Massime di principio
- La decadenza dall'autorizzazione o dal titolo abilitativo prevista per la sospensione dell'attività superiore a dodici mesi presuppone una sospensione volontaria, consapevole e imputabile al titolare; non è sufficiente la mera inattività oggettiva dell'esercizio.
- Una disposizione che prevede la decadenza per protratta sospensione dell'attività, avendo natura sanzionatoria, deve essere interpretata restrittivamente e secondo il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico.
- Il titolare non può essere assoggettato alla decadenza quando la prosecuzione dell'attività sia resa inesigibile da cause non imputabili, quali la perdita della disponibilità dei locali o l'impossibilità concreta di ricostituire le condizioni materiali necessarie all'esercizio.
- L'amministrazione, nell'applicare la decadenza per inattività, deve verificare non soltanto la durata della chiusura, ma anche la causa della sospensione e la sua effettiva imputabilità al titolare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →