Sentenza n. 5797/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n.11351/2024, pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 11.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11351/2024, relativa all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11351/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato dichiarato il suo diritto all'assegnazione della Carta del docente, per un importo nominale complessivo di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ISTAT e interessi legali dalle singole scadenze all'attribuzione, con condanna del Ministero alla relativa attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme di legge ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha dimostrato né rappresentato l'avvenuta esecuzione, sicché la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in questa sede e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con ulteriore termine di 60 giorni. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche le misure esecutive necessarie.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha affermato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza indicata nel ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'Amministrazione deve procedere all'esecuzione prima che possa essere promossa l'azione esecutiva nei suoi confronti.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta del docente, il cui riconoscimento per gli anni indicati era stato già disposto dal giudice ordinario con il titolo oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'Amministrazione inadempiente di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, poiché l'attività del giudice è diretta a rendere effettivo il comando giudiziale.
- Quando il ricorrente allega l'inadempimento di un obbligo imposto da una sentenza e l'Amministrazione, costituitasi, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga, previa richiesta del ricorrente, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e per un ulteriore termine espressamente determinato.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta contestualmente all'ordine di ottemperanza quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti; la sua eventuale applicazione può essere riservata a una successiva fase, in caso di persistente inottemperanza.
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