Cassazione Penale, Ordinanza n. 34378/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 6 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di merito relativa al reato di evasione. La contestazione riguardava l’allontanamento dal domicilio presso cui era ristretto in regime autocustodiale. Con il ricorso la difesa ha censurato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, in particolare l’attendibilità della testimonianza sull’effettivo allontanamento e il rilievo attribuito alla dichiarazione confessoria dell’imputato; ha inoltre contestato che un allontanamento di breve durata, in assenza di sorveglianza diretta e continua, integrasse il reato. Ha infine censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure chiedevano una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio, profili non consentiti in sede di legittimità; la doppia conforme era sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici. La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato l’attendibilità della prova testimoniale e attribuito rilievo dirimente alla dichiarazione confessoria. Aveva inoltre correttamente argomentato che, nel regime autocustodiale, anche un allontanamento breve e non autorizzato dal domicilio può integrare evasione, non essendovi sorveglianza diretta e continua. Il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato giudicato manifestamente infondato: la motivazione aveva valorizzato l’assenza dell’imputato dal domicilio e l’impossibilità di verificare le ragioni dell’allontanamento, il luogo raggiunto e la brevità del tragitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
anche un allontanamento di breve durata non autorizzato dall'autorità giudiziaria preposta alla vigilanza è suscettibile di integrare il reato di evasione
Nel regime autocustodiale, l’allontanamento non autorizzato dal domicilio può integrare evasione anche se breve, benché non vi sia sorveglianza diretta e continua.
avendo la sentenza impugnata reso una motivazione più che congrua, valorizzando, a supporto del carattere affatto inoffensivo della evasione, la totale assenza del ricorrente dal domicilio senza conseguenti possibilità di verifica delle ragioni dell'allontanamento dal luogo in cui lo stesso si era recato e della asserita brevità della distanza compiuta
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere motivato valorizzando l’assenza dal domicilio e l’impossibilità di verificare le ragioni e le concrete modalità dell’allontanamento.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nella decisione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio attraverso la mera prospettazione di una lettura alternativa; la censura deve individuare un effettivo vizio rilevante della motivazione o un travisamento probatorio.
- Quando le decisioni di merito conformi hanno motivazione congrua, logicamente coerente e basata su criteri inferenziali corretti, la contestazione dell’apprezzamento delle prove non può essere trasformata in una questione di legittimità.
- Nel regime di detenzione domiciliare autocustodiale, anche un allontanamento di breve durata e non autorizzato può integrare il reato di evasione, poiché l’assenza di sorveglianza diretta e continua non esclude l’obbligo di permanere nel domicilio.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivabile considerando l’assenza dell’imputato dal domicilio e l’impossibilità di verificare le ragioni, il luogo e la durata concreta dell’allontanamento.
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