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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29303/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza diretta al riconoscimento della continuazione tra due sentenze della Corte di appello di Reggio Calabria: 1) sentenza del 29/7/2015 (cd. Alba di Scilla n. 1) con condanna a 11 anni per art. 416-bis c.p. e per estorsione e tentata estorsione; 2) sentenza del 20/12/2017 (cd. Alba di Scilla n. 2) con condanna a 5 anni e 6 mesi e multa per tentata estorsione aggravata (art. 7 L. n. 203/1991). Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso e collegamenti con Francesco Nasone, capo della cosca, volti a ricondurre entrambi i fatti nello stesso contesto mafioso e quindi alla continuazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la nuova istanza fosse una pedissequa riproposizione della questione già decisa (ordinanza 5/3/2020 e conferma da Cassazione, sent. n. 18886/2021) e che non fossero stati prodotti elementi di novità efficaci. Il provvedimento impugnato ha motivato che le condotte oggetto della prima sentenza erano commesse in sinergia con Nasone (estorsioni ad imprese appaltatrici in ambito autostradale a Scilla), mentre la condotta giudicata nella seconda sentenza era estranea al rapporto con Nasone e rappresentava un'iniziativa autonoma dell'imputato. Inoltre il decreto del 23/5/2018 del Tribunale delle misure di prevenzione, richiamato dal ricorrente, non è stato allegato e, comunque, non avrebbe modificato la ricostruzione della Corte di appello. Conseguenze: inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: nella prima sentenza il reato è stato ricostruito come inserito in attività della cosca Nasone, elemento usato per distinguere il contesto delle condotte contestate

  • art. 81 c.p.

    Rimando alla disciplina della continuazione: il ricorrente invocava la continuazione fra reati ma la Corte ha valutato che mancassero gli elementi di collegamento necessari

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale relativa all'incidente di esecuzione: utilizzata come richiamo procedurale del mezzo impugnatorio ma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per riproposizione di questione già decisa

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di difesa e motivazione: la Corte ha invece ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 7 L. n. 203/1991

    Aggravante applicata alla tentata estorsione della seconda sentenza; la presenza di tale aggravante non è bastata a dimostrare il collegamento con il contesto associativo della prima sentenza

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende: applicata per sanzionare il ricorrente per il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Un nuovo incidente di esecuzione volto a ottenere il riconoscimento della continuazione è inammissibile se ripropone pedissequamente questioni già decise dalla stessa o da altra autorità giudiziaria senza apportare elementi di novità pregnanti
  • La mera coincidenza territoriale o temporale delle condotte non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: occorre dimostrare il collegamento funzionale o l'appartenenza delle condotte a un medesimo programma criminoso
  • Le osservazioni rese in sede di misure di prevenzione possono essere rilevanti solo se effettivamente nuove, pertinenti e prodotte tempestivamente; il richiamo generico a un provvedimento di prevenzione, se non allegato e se non incisivo, non costituisce novum
  • È necessario rispettare il criterio di autosufficienza del gravame: i documenti rilevanti devono essere allegati all'impugnazione, altrimenti perdono efficacia probatoria
  • Quando la motivazione del giudice dell'esecuzione distingue ruoli diversi e autonomie di condotta (es. sinergia con capi di cosca versus iniziativa autonoma), tale valutazione può escludere la continuazione anche se i reati appaiono analoghi

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