Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34089/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis c.p., 73 e 74 d.P.R. 309/1990, 512-bis e 648-ter c.p., questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. Il 25 maggio 2025 l’indagato ha reso personalmente, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. Dal testo non risultano illustrati specifici motivi di ricorso. La decisione impugnata confermava la custodia cautelare in carcere; il provvedimento non comporta la rimessione in libertà.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, lett. d), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha disposto la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; la decisione non determina la rimessione in libertà. Decisione assunta il 16 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. d), c.p.p.

    ritenuto che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.;

    La rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 123 c.p.p.

    rilevato che con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. del 25 maggio 2025 il Palmieri ha personalmente dichiarato di rinunciare all’impugnazione;

    La rinuncia personale all’impugnazione è stata formalizzata con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 c.p.p.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    rilevato da ultimo che copia del presente provvedimento, dal quale non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Quando il provvedimento non comporta la rimessione in libertà, la cancelleria ne trasmette copia al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disposizione.

  • artt. 416-bis, 512-bis e 648-ter c.p.

    Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato ad Emanuele Palmieri, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, 512-bis, 648-ter cod. pen., questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere;

    Le disposizioni sono indicate per identificare i delitti per i quali l’indagato era ritenuto gravemente indiziato; la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato ad Emanuele Palmieri, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, 512-bis, 648-ter cod. pen., questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere;

    Le disposizioni sono indicate come titolo dei delitti per i quali era stata applicata la misura cautelare; la decisione non affronta questioni interpretative relative ai reati.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato ad Emanuele Palmieri, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, 512-bis, 648-ter cod. pen., questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere;

    La disposizione è richiamata quale aggravante contestata per i delitti di cui agli artt. 512-bis e 648-ter c.p.; non è oggetto di esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia all’impugnazione, quando validamente dichiarata, comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, lett. d), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareSpaccioTraffico di influenze illeciteRiciclaggio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacentiReati contro la PADelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.