Cassazione Civile, Ordinanza n. 20759/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione relativa a un'esecuzione mobiliare. Il contribuente sosteneva che il tributo non fosse dovuto perché l'atto esecutivo riguardava somme inferiori a 1.033 euro, recuperate in forza di una sentenza di condanna del giudice di pace resa in una causa di valore inferiore a tale soglia, e quindi doveva operare l'esenzione prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991. La CTR aveva invece negato l'agevolazione ritenendo che l'ordinanza di assegnazione provenisse da un procedimento esecutivo autonomo davanti al tribunale, estraneo alle competenze del giudice di pace, e che le norme agevolative tributaria fossero di stretta interpretazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea esclusione del regime esentativo ex art. 46 L. 374/1991; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese di lite e la condanna alle spese per la difesa della P.A. senza ministero difensivo. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Agenzia per responsabilità aggravata, domanda non accolta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha ritenuto assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha quindi compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 46 L. 21 novembre 1991, n. 374
"le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato"
L'esenzione opera in base al solo dato oggettivo del valore della causa, senza limitazione agli atti emessi dal giudice di pace, e si estende agli atti e provvedimenti relativi anche se emessi in sede esecutiva o da altro ufficio giudiziario.
art. 14 disp. prel. c.c.
Le norme agevolative tributarie non possono essere applicate in via analogica oltre le ipotesi tipizzate, ma ciò non esclude l'applicazione della disposizione esentativa quando ne ricorrano i presupposti letterali e finalistici.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
L'articolo costituisce il regime generale in materia di imposta di registro cui la disciplina speciale di esenzione deroga per le cause di valore non superiore a euro 1.033.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata; la disciplina è richiamata per escludere la fondatezza della doglianza sulle spese per difesa senza ministero difensivo.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
In caso di vittoria della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti, sono liquidabili le spese secondo i parametri degli avvocati con riduzione del 20%, come riconoscimento dei costi dell'assistenza tecnica prestata da personale legittimato alla difesa.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna equitativa per responsabilità aggravata richiede la sussistenza di mala fede o colpa grave; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.
art. 384 c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta di registro prevista per le cause di modesto valore si applica in base al solo criterio oggettivo del valore della controversia e non in ragione dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento o del grado del giudizio.
- Quando una norma agevolativa tributaria è costruita sulla base del valore della causa e degli atti ad essa relativi, la sua portata può estendersi anche ai provvedimenti emessi in fase esecutiva, se funzionalmente collegati a una causa rientrante nel limite di valore previsto.
- Il regime delle spese nel processo tributario consente la liquidazione dei compensi anche quando l'ente pubblico sia assistito da propri funzionari o dipendenti, secondo i parametri forensi con la riduzione prevista dalla legge.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta connotata da mala fede o colpa grave; in mancanza di tali elementi non può essere pronunciata la relativa condanna.
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