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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03155/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l’anno d’imposta 2009. In primo grado il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole; la Commissione tributaria regionale, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva invece accolto il gravame ritenendo regolarmente notificato l’atto di appello, tardiva la costituzione dell’appellato e, nel merito, esecutivo il ruolo perché validato dal sistema informativo dell’Amministrazione. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992: sostiene che l’appello dell’Ufficio fosse inammissibile perché, a fronte della notificazione a mezzo posta, non era stata prodotta la ricevuta di spedizione ma soltanto gli avvisi di ricevimento; inoltre gli avvisi prodotti non recavano timbro datario dell’ufficio postale, firma dell’agente postale e gli elementi necessari a dimostrare il corretto perfezionamento della notificazione. Deduce quindi che la documentazione depositata non consentiva di verificare la tempestività e la ritualità dell’impugnazione.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il solo avviso di ricevimento può supplire alla ricevuta di spedizione soltanto se reca la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con timbro datario, ovvero se risulta da esso il perfezionamento della notificazione entro il termine di decadenza. Nel caso concreto tali requisiti mancavano: gli avvisi erano privi di timbro datario idoneo e la distinta di spedizione risultava prodotta tardivamente, con timbro illeggibile e non identificabile. Ne consegue che l’appello dell’Agenzia non era ritualmente e tempestivamente notificato e doveva essere dichiarato inammissibile; perciò la sentenza della CTR viene cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. L’Agenzia delle entrate è condannata anche alle spese del giudizio di appello e di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato dal ricorrente per censurare la violazione delle norme sul perfezionamento e sulla prova della notificazione dell’appello tributario.

  • artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le norme sono richiamate come parametro della disciplina del deposito e della costituzione nel processo tributario, nonché della verifica della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è disposta perché il processo non poteva essere proseguito, una volta accertata l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la fase camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito del solo avviso di ricevimento può essere sufficiente a comprovare la tempestività della notificazione dell’impugnazione solo se l’avviso rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con timbro datario, oppure se da esso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il termine di decadenza.
  • La mera indicazione manoscritta o dattilografica della data sull’avviso di ricevimento non è idonea, di per sé, a sostituire la ricevuta di spedizione ai fini della prova della tempestività dell’impugnazione.
  • La scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera a tutela del notificante, ma il termine per la costituzione in giudizio dell’impugnante decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, non dalla sola spedizione.
  • Quando la documentazione depositata non consente di verificare la ritualità e tempestività della notifica dell’appello, l’impugnazione è inammissibile e la decisione di merito resa sull’appello va cassata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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