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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14445/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Madonia aveva chiesto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata il 19/04/1994 e sospesa durante l'espiazione dell'ergastolo, sostenendo l'estinzione della pena temporanea concorrente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la remissione del debito per spese di giustizia, la condotta carceraria regolare, l'attività lavorativa continuativa e l'assenza di contatti con i familiari da oltre quindici anni. La Corte d'appello aveva respinto l'istanza ritenendo mancante un interesse attuale e concreto, dato che il ricorrente aveva fondato la richiesta sul mero decorso del tempo e sul lungo periodo di detenzione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 11 e 14 del d.lgs. n.159/2011 per mancata valutazione dell'interesse concreto, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n.291/2013 e principi costituzionali (artt. 3, 13, 27, 117 Cost.) e convenzionali (artt. 2, 3, 5, 6, 7, 17 CEDU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui le misure di prevenzione devono rispondere continuamente ai presupposti che ne giustificano l'adozione e possono essere revocate o modificate se viene meno la pericolosità o se tale pericolosità era carente ab origine. Ha però precisato che, durante lo stato di detenzione, la verifica giudiziale richiede una specifica istanza del detenuto e che l'interesse alla pronuncia deve essere attuale e concreto; la mera proposizione di un'istanza non obbliga a un accertamento d'ufficio. Ha inoltre sottolineato che il mero decorso del tempo, da solo, non dimostra il venir meno della pericolosità né giustifica la revoca del regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    Gli artt. richiamati disciplinano l'applicazione e la revisione delle misure di prevenzione; la Corte osserva che l'organo che ha adottato la misura può revocarla se vengono meno i presupposti, ma durante la detenzione è necessaria una specifica istanza del proposto e va verificato l'interesse attuale e concreto.

  • legge 27/12/1956 n.1423, art.12 (richiamata dalla Corte costituzionale, sent. n.291/2013)

    La Corte costituzionale aveva censurato la parte che non prevedeva la necessità di valutare la persistenza della pericolosità quando l'esecuzione della misura fosse sospesa per detenzione; tuttavia la Cassazione rileva che tale necessità non elimina l'esigenza di un interesse concreto e attuale del detenuto per ottenere la pronuncia durante la detenzione.

  • art. 41-bis ord. pen. (regime detentivo speciale)

    "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa"

    La disposizione è interpretata nel senso che, ai fini della revoca del regime di rigore, è richiesto più di un semplice decorso temporale: serve prova concreta del venir meno dei legami o dell'operatività associativa.

  • Costituzione (artt. 3, 13, 27, 117) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 2, 3, 5, 6, 7, 17 CEDU)

    I principi costituzionali e convenzionali richiamati dal ricorrente sono rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali; la Corte non nega la rilevanza, ma ritiene che la tutela invocata non possa prescindere dalla verifica dell'interesse concreto e dalle esigenze probatorie richieste per la revoca della misura durante la detenzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n.42678 del 13/10/2021, "Guidotto")

    Richiamato per il principio che le misure di prevenzione devono essere costantemente rispondenti ai presupposti che ne legittimano l'adozione e sono sindacabili alla stregua di elementi sopravvenuti o di carenza ab origine dei presupposti.

Massime di principio

  • Durante la detenzione la revoca o modifica di una misura di prevenzione richiede una specifica istanza del detenuto; non scatta un accertamento d'ufficio salvo al termine della detenzione.
  • L'interesse alla pronuncia deve essere attuale e concreto: la mera proposizione dell'istanza o il solo decorso del tempo non sono di per sé sufficienti.
  • Per ottenere la revoca è necessario fornire elementi probatori chiari e specifici che dimostrino l'affievolimento o la cessazione della pericolosità sociale (es. relazioni trattamentali, documentazione probatoria di interruzione di contatti criminali, valutazioni tecniche).
  • Se la richiesta mira anche ad ottenere la cessazione del regime 41-bis, va dimostrato con evidenze prive di dubbi il venir meno dei legami associativi o dell'operatività dell'associazione; il riferimento normativo esclude l'efficacia probatoria del mero trascorrere del tempo.
  • La giurisprudenza ammette che si possa contestare la carenza ab origine dei presupposti applicativi della misura, ma anche in tal caso la parte deve fornire elementi determinanti per rimettere in discussione la decisione originaria.

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