Sentenza del 16/05/2017 n. 3433 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Cessione immobile imponibile - Periodo di possesso - Assegnazione a seguito di separazione coniugale - Non si interrompe - Imponibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile non adibito ad abitazione principale, effettuata entro cinque anni dall'acquisto. In particolare, occorreva stabilire se l'assegnazione dell'immobile a seguito della separazione coniugale interrompesse il periodo di possesso, facendo decorrere un nuovo quinquennio dalla data dell'assegnazione.
La decisione
È stato stabilito che le assegnazioni di beni effettuate in diretta connessione con la crisi del matrimonio non interrompono il periodo di possesso dell'immobile. Di conseguenza, il periodo di possesso continua a decorrere dalla precedente acquisizione e la successiva vendita, anche se avvenuta entro cinque anni dall'assegnazione, non genera una plusvalenza imponibile qualora il quinquennio sia già decorso considerando il possesso complessivo. La pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi esclusa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 67
La cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni può generare una plusvalenza imponibile, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.
La norma è stata interpretata nel senso che il quinquennio rilevante ai fini dell'imponibilità deve essere calcolato considerando la continuità del possesso. L'assegnazione dell'immobile conseguente alla separazione coniugale, essendo causalmente collegata alla crisi matrimoniale, non costituisce un nuovo acquisto idoneo a interrompere tale periodo.
Massime di principio
- Quando un immobile viene trasferito o assegnato nell'ambito di una separazione o di un divorzio, occorre verificare se l'operazione sia causalmente connessa alla crisi coniugale: in tal caso, il periodo di possesso normalmente prosegue senza interruzioni.
- Per determinare l'eventuale imponibilità della plusvalenza, il quinquennio va calcolato dalla data dell'acquisto originario, senza farlo ripartire dalla data dell'assegnazione derivante dalla separazione.
- La successiva vendita dell'immobile non genera automaticamente una plusvalenza imponibile solo perché avviene entro cinque anni dall'assegnazione; è necessario considerare l'intero periodo di possesso precedente.
- Resta necessario verificare le circostanze concrete dell'operazione e la documentazione che dimostri il collegamento diretto tra assegnazione e crisi del matrimonio.
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