Sentenza del 30/09/2016 n. 19479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi pubblici, in conto capitale e in conto interessi, concessi provvisoriamente ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 218/1978 e successivamente revocati per la mancata realizzazione del progetto. Ha sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione tributaria perché l'atto impugnato era una cartella di pagamento, qualificata nella cartella come relativa a tributi coattivi. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della riscossione mediante ruolo, l'assenza di un titolo esecutivo, l'infondatezza della pretesa restitutoria e l'efficacia di pagamenti effettuati ai fini del condono tributario previsto dalla L. n. 289/2002, art. 12.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la natura della controversia dipende dall'oggetto sostanziale della pretesa e non dal tipo di atto utilizzato per la riscossione né dalla sua denominazione. Il recupero di contributi pubblici revocati non costituisce materia tributaria. Le contestazioni sulla revoca del contributo rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre le controversie su diritti e obblighi derivanti da un contributo non revocato appartengono, in linea generale, al giudice ordinario. È stato inoltre rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero per le contestazioni riguardanti esclusivamente gli atti della procedura di riscossione, riservati al concessionario. I pagamenti effettuati dalla società non potevano produrre effetti ai fini del condono tributario, poiché il condono riguarda esclusivamente carichi fiscali. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché il resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 218/1978, art. 69
Disciplina la concessione di contributi pubblici per investimenti industriali nel Mezzogiorno. La controversia sulla revoca di tali contributi non è tributaria, perché riguarda un rapporto di finanziamento o una valutazione amministrativa dell'interesse pubblico.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 19
La giurisdizione tributaria si determina in base alla materia tributaria sostanziale. L'inserimento della cartella di pagamento tra gli atti impugnabili non rende automaticamente tributaria qualsiasi controversia riscossa mediante cartella.
D.P.R. n. 602/1973
Le norme sulla riscossione mediante ruolo e cartella possono essere applicate anche al recupero di entrate patrimoniali non tributarie; le contestazioni sugli atti propri della riscossione devono essere rivolte al soggetto competente, normalmente il concessionario.
D.Lgs. n. 46/1999, artt. 17, 18 e 29
La riscossione mediante ruolo può riguardare anche entrate patrimoniali di natura non tributaria, oltre ai tributi.
L. n. 448/2001, art. 12
Ha ampliato la giurisdizione tributaria alle controversie relative a tributi di ogni genere e specie, senza però estenderla alle controversie su contributi pubblici non tributari.
L. n. 289/2002, art. 12
Il condono previsto dalla disposizione riguarda i carichi fiscali e non si applica alla restituzione di contributi pubblici revocati, anche se riscossi mediante cartella di pagamento.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale della pretesa e non in base al nome dell'atto utilizzato per riscuoterla.
- Una cartella di pagamento può essere utilizzata anche per recuperare somme non tributarie; la sua presenza non rende automaticamente competente il giudice tributario.
- La contestazione della revoca di un contributo pubblico, fondata su una nuova valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, appartiene normalmente alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Le controversie sui diritti e sugli obblighi derivanti da un contributo già concesso, quando non riguardano una valutazione discrezionale di revoca, appartengono in linea generale al giudice ordinario.
- Le contestazioni relative alla formazione, notifica o legittimità della cartella devono essere indirizzate al soggetto cui tali atti sono attribuiti, normalmente il concessionario della riscossione, e non necessariamente all'amministrazione che ha originato la pretesa.
- I condoni fiscali e gli istituti agevolativi in materia tributaria non si applicano, salvo espressa previsione normativa, alla restituzione di finanziamenti o contributi pubblici non tributari.
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