Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36740/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto della Corte d'Appello che aveva parzialmente accolto l'appello di Simonte e revocato l'obbligo di soggiorno, confermando però la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata, cauzione). Il ricorrente deduceva carenza dei presupposti e mancanza del requisito della pericolosità sociale: i reati a suo carico risalgono al 2006 (ricettazione e detenzione armi) e la permanenza per 416-bis era fissata fino al 20.4.2016; non vi sarebbero altri precedenti né rapporti con pregiudicati; svolge attività lavorativa stabile; non avrebbe commesso reati-fine; l'attestata vicinanza al fratello condannato all'ergastolo non sarebbe indice di pericolosità. Inoltre si contestavano la motivazione sulla durata della misura e l'entità della cauzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza del mezzo: nel procedimento di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione ampia e articolata sull'attuale pericolosità sociale, richiamando la condanna per associazione mafiosa, la partecipazione a summit mafiosi, il ruolo subordinato nel controllo territoriale, la disponibilità a atti intimidatori e la mancanza di elementi concreti di dissociazione. Le censure del ricorrente sono considerate una mera rivalutazione dei fatti non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte l'ha richiamata per escludere il tradizionale sindacato di merito sui fatti e sulla motivazione quando non sia inesistente o meramente apparente.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiama e conferma il limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle sole ipotesi di violazione di legge, come applicato dalla Corte.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Il vizio di illogicità manifesta della motivazione (art. 606, lett. e) non è deducibile nel procedimento di prevenzione salvo che determini una motivazione inesistente o meramente apparente; la Corte ha escluso che il motivo proposto rientrasse in questa ipotesi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato e ha inoltre irrogato una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità manifesta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso quasi esclusivamente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente: semplici censure di contraddittorietà o illogicità della motivazione sono inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia del tutto carente o meramente apparente; una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • La valutazione della pericolosità sociale può fondarsi anche su fatti e condanne pregresse (es. partecipazione ad associazione mafiosa, summit mafiosi, controllo territoriale, atti intimidatori): la presenza di lavoro stabile o l'assenza di nuovi reati non escludono di per sé la misura se non è provata una concreta dissociazione dal contesto criminoso.
  • Se il giudice di merito fornisce una disamina articolata e ragionata del percorso criminale e delle esigenze preventive, la sua decisione è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • Presentare ricorsi manifestamente inammissibili può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.