Cassazione Penale, Sentenza n. 85/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio. Si contestava che la Corte d'appello avesse ridotto la pena con il dichiarato intento di equipararla a quella del correo, giudicato con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ma senza indicare l'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado e in assenza di appello sul punto da parte del Pubblico Ministero; in sostanza si denunciava che non fosse chiaro se e in quale misura le attenuanti generiche fossero state effettivamente applicate nella determinazione della pena
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo e che, nella ricostruzione numerica, fosse chiaro che la pena presa a riferimento era già quella diminuita per le attenuanti (pena base per art. 73 d.P.R. 309/1990 pari a 3 anni e 3 mesi e 15.000 euro, ridotta di un terzo a 2 anni e 2 mesi e 10.000 euro e poi aumentata per continuazione a 2 anni e 3 mesi e 12.000 euro). La Corte d'appello ha pertanto legittimamente fissato per Pittari la stessa pena complessiva applicata al correo (escludendo la ulteriore riduzione per il rito prevista per il patteggiamento). Perciò le censure del ricorrente sono infondate. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti; la Corte ha preso a riferimento la pena base prevista per tale fattispecie e ha mostrato come dalla pena base (3 anni e 3 mesi e 15.000 euro) si sia giunti, applicando le attenuanti e la continuazione, alla pena definitiva
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di patteggiamento; la Corte ha evidenziato che la pena applicata al correo con patteggiamento include la riduzione per il rito, cui il ricorrente non poteva accedere, e pertanto la parificazione operata dall'appello ha escluso l'ulteriore sconto del rito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per enunciare il motivo di ricorso in cassazione; utilizzata per formalizzare la deduzione di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche e il Pubblico Ministero non ha impugnato tale valutazione, l'effetto riduttivo delle attenuanti rimane rilevante e può essere assunto come punto di partenza per qualsiasi ricalcolo della pena in sede d'appello
- La Corte d'appello può parificare il trattamento sanzionatorio a quello del correo che ha patteggiato a condizione di escludere le ulteriori riduzioni connesse al rito del patteggiamento e di motivare numericamente la ricostruzione della pena
- Per contestare efficacemente la motivazione sul quantum della pena è necessario mostrare con precisione l'errore numerico o logico del giudice (ad es. indicare quale elemento della riduzione non sia stato realmente applicato o quale incremento sia stato omesso)
- La Cassazione valuta la coerenza numerica della motivazione: se dalla lettura complessiva emerge che la Corte ha fatto riferimento a una pena già diminuita per le attenuanti, la censura per mancanza di indicazione dell'entità della diminuzione è destinata a fallire
- In situazioni analoghe, quando si ricorre per la quantificazione delle attenuanti, è utile che il difensore richieda espressamente in sede d'appello l'indicazione numerica dell'entità delle riduzioni per evitare successivi profili di incertezza motivazionale
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