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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16123/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (27/12/2024) che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere imposta con ordinanza del GIP (25/11/2024). Il ricorrente censura: (1) l'assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo apicale contestato nel capo 6) e all'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 (capo 9), sostenendo che intercettazioni, videoriprese e il sequestro non dimostrerebbero il suo coinvolgimento diretto; (2) l'erronea applicazione della presunzione di pericolosità sociale e l'ingiustificata misura della custodia cautelare, invocando il principio di proporzionalità ex art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha confermato che il giudice del merito aveva fornito motivazione adeguata e logica circa la sussistenza di un sodalizio finalizzato allo spaccio coordinato da Platania, desunto da dichiarazioni del collaboratore Scordino, intercettazioni, videoriprese e dati GPS, nonché da conversazioni in cui il ricorrente sembrava riconoscere responsabilità e dove il figlio lo definiva "padrone" e "boss". Sul secondo, ha ritenuto che la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275 c.p.p. non fosse stata superata da elementi contrari, anche in ragione della biografia criminale (precedenti per associazione mafiosa ed estorsione) e di un procedimento pendente per reati di stupefacenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73)

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti; richiamata per individuare la fattispecie di rilievo (detenzione/traffico). La Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi fossero idonei a formare gravi indizi in relazione ai reati previsti da tale articolo.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 74)

    Norma che punisce l'associaz. finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente, con adeguata motivazione, un quadro indiziario circa l'esistenza di un'associazione capeggiata dal ricorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 80)

    Aggravante prevista per talune circostanze (es. uso di armi, ecc. o altra previsione aggravante prevista nel testo): la Corte ha ritenuto che, quanto alla riportata aggravante contestata al capo 9), le risultanze investigative fossero sufficienti a ritenere la sua applicabilità, nonostante la difesa avesse sostenuto che il sequestro coinvolgeva altri soggetti.

  • Codice di procedura penale (art. 273)

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione e al controllo sulla decisione di merito; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità (verifica della motivazione, non riscrittura dei fatti).

  • Codice di procedura penale (art. 274)

    Richiamato in relazione ai principi che governano il riesame delle misure cautelari e le relative censure, oggetto delle doglianze del ricorrente.

  • Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)

    Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale per talune fattispecie (tra cui i reati di cui al DPR 309/1990) con conseguente necessità di fornire elementi contrari per escludere la custodia in carcere. La Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: verifica la presenza, la logicità e la coerenza della motivazione, senza poter riformulare i fatti o rivalutare le prove; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi argomentativi evidenti e non una mera diversa ricostruzione possibile.
  • In materia di associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) l'insieme di intercettazioni, videoriprese, tabulati GPS e dichiarazioni di collaboratori può costituire un quadro indiziario idoneo a ritenere la sussistenza di un ruolo apicale, purché il giudice del merito espliciti i nessi logici tra elementi probatori e conclusioni.
  • La presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati di stupefacenti comporta che il giudice possa ritenere adeguata la custodia in carcere salvo prova concreta e specifica della sua superamento (es. tempo significativo trascorso, effettiva rescissione dei legami con il sodalizio, attività risocializzanti e assenza di comportamenti criminosi recenti).
  • Contestare l'applicazione di un'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990 richiede di mostrare la mancanza di un collegamento probatorio tra l'imputato e gli episodi aggravanti: tuttavia, anche prove indirette e circostanziali possono essere ritenute sufficienti se il giudice ne spiega adeguatamente la rilevanza.
  • Nelle istanze di riesame e ricorso per cassazione è strategico proporre elementi nuovi o indicatori concreti che possano effettivamente superare la presunzione di pericolosità e dimostrare la sproporzione della misura; mere argomentazioni difensive senza supporto probatorio concreto difficilmente determineranno l'accoglimento.

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