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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sostenendo che il giudice del rinvio avesse individuato erroneamente il rendimento del fondo nella semplice differenza tra l'importo liquidato e i contributi versati. Secondo l'Agenzia, alla quota tassabile con ritenuta del 12,50% doveva essere ricondotto soltanto il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato, da determinare attraverso l'analisi degli investimenti effettuati dal fondo, delle plusvalenze conseguite e della loro attribuzione alla posizione individuale del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente il funzionamento del fondo, l'eventuale investimento sul mercato degli accantonamenti, il rendimento effettivamente conseguito e i criteri di attribuzione delle plusvalenze. Solo la quota qualificabile come rendimento netto effettivo potrà essere tassata al 12,50% per il periodo rilevante; la parte residua resterà soggetta al regime della tassazione separata. Non è stato quindi definito in via definitiva l'importo del rimborso spettante a B.M.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale della previdenza complementare.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997

    Richiamato con riferimento al regime fiscale applicabile alle prestazioni dei fondi previdenziali.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), 17 e 42, comma 4

    Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alla parte della prestazione che non costituisce rendimento finanziario agevolato.

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    La norma è stata interpretata nel senso che il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato può essere assoggettato alla ritenuta del 12,50% per il periodo temporalmente rilevante.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14

    Richiamato tra le disposizioni rilevanti per il trattamento tributario delle prestazioni previdenziali complementari.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova, con riferimento alla dimostrazione dell'effettivo rendimento finanziario.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze documentali da parte del giudice.

  • Cass. SS.UU. n. 13642 del 22 giugno 2011

    Per rendimento del capitale deve intendersi il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato".

    Ha stabilito che, per i soggetti iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, la parte maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta alla tassazione separata quanto alla sorte capitale, mentre il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria è tassato al 12,50%.

  • Cass. ord. n. 30364 del 2011

    Aveva imposto al giudice del rinvio di determinare il rendimento secondo il criterio del rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato, lasciando da accertare in concreto gli elementi contabili e reddituali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'Agenzia ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La differenza aritmetica tra capitale liquidato e contributi versati non costituisce automaticamente rendimento finanziario agevolabile.
  • Per applicare l'aliquota del 12,50% occorre dimostrare che la quota derivi effettivamente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato dal fondo.
  • Il giudice deve svolgere un accertamento concreto e analitico sugli investimenti, sui rendimenti conseguiti e sui criteri di attribuzione delle eventuali plusvalenze alla posizione individuale.
  • In assenza di prova dell'effettivo rendimento finanziario, la parte della prestazione non qualificabile come rendimento resta soggetta al regime ordinario della tassazione separata.
  • La documentazione del fondo può essere valutata insieme, se necessario, a una consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire il funzionamento storico della gestione e quantificare il rendimento netto.
  • Quando la Cassazione rinvia la causa per un accertamento contabile specifico, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto indicato e non può sostituirlo con una mera stima basata sulla differenza tra somme ricevute e contributi.

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