Ordinanza n. 4360/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato la legittimità del rigetto, a fronte della notizia di reato del 2024 per lesioni personali ex art. 582 c.p. e della successiva sentenza di non doversi procedere per rimessione della querela. Il giudice ha esaminato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando che l'Amministrazione può valutare discrezionalmente l'affidabilità e l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale e può apprezzare la gravità oggettiva di una condotta anche indipendentemente dal suo esito o dalla sua rilevanza penale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto verosimilmente legittima la valutazione amministrativa della notizia di reato per lesioni personali nell'ambito del giudizio discrezionale sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente. La remissione della querela e la conseguente sentenza di non doversi procedere non sono state ritenute decisive, poiché l'Amministrazione può valutare la gravità oggettiva del fatto anche se non penalmente sanzionato. Quanto al periculum, il ricorrente non ha allegato né adeguatamente circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile. Il diniego non impedisce infatti la permanenza in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, né priva l'interessato delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e dell'accesso ai servizi pubblici; il ricorrente risulta inoltre titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata valutata alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 582 c.p.
Individua il reato di lesioni personali oggetto della notizia di reato valutata dall'Amministrazione.
art. 9 d.lgs. 286/1998
È richiamato con riguardo ai diritti e alle libertà spettanti al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, rilevanti per escludere un pregiudizio cautelare grave e irreparabile derivante dal diniego di cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può apprezzare una notizia di reato e la gravità oggettiva della condotta ai fini del giudizio sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche quando il procedimento penale si sia concluso senza una condanna.
- La valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: la remissione della querela o una sentenza di non doversi procedere non impediscono, di per sé, l'apprezzamento amministrativo del medesimo fatto.
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di cittadinanza, il periculum in mora richiede l'allegazione e la specifica dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale pregiudizio non è automaticamente ravvisabile nel diniego quando l'interessato possa permanere regolarmente sul territorio in forza di un diverso titolo di soggiorno e conservi i diritti riconosciuti allo straniero soggiornante di lungo periodo.
- Il diniego di cittadinanza non determina, di per sé, l'impossibilità di permanere in Italia né la perdita delle libertà, dei diritti fondamentali, dei diritti civili e dell'accesso ai rapporti con la pubblica amministrazione e ai servizi pubblici spettanti al titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
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