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Sentenza

Sentenza n. 10837/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento della Nota Rif. AUT167-210-2017, Registro Ufficiale I.0765103 del 24.07.2025 della Regione Lazio - Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale politiche del mare - Area vigilanza urbanistico-edilizia, poteri sostitutivi, accertamenti di compatibilità, notificata in data 24 luglio 2025, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 299355 del 13.06.2017.

Giustizia amministrativa202513730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale che ha dichiarato improcedibile per carenza documentale l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e ha disposto l'archiviazione del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la declaratoria di improcedibilità dell'istanza presentata nel 2017 per opere consistenti nella mancata realizzazione di una scala esterna, nella diversa configurazione delle finestre, nella diversa configurazione e minore superficie del balcone al primo piano e nella realizzazione di un portico antistante la porta d'ingresso. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.l. n. 269/2003, degli artt. 134 e 142 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3 l.r. n. 12/2004, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione, sostenendo che alcune opere non richiedessero il titolo paesaggistico e che per le altre il Comune avesse già rilasciato un'autorizzazione paesaggistica nel 2015. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, lamentando la contraddittorietà dell'azione amministrativa per avere l'amministrazione dapprima assentito il progetto originario e poi fatto riferimento a impedimenti vincolistici. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che la Regione non potesse richiedere documenti già nella disponibilità della pubblica amministrazione o acquisibili d'ufficio. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita non lesività dell'atto, eccezione respinta dal TAR perché l'atto aveva definitivamente concluso e archiviato il procedimento, determinando un arresto procedimentale lesivo e un interesse concreto e attuale a ricorrere. Il TAR ha inoltre disposto lo stralcio della memoria di replica della ricorrente, depositata senza il rispetto dei venti giorni liberi previsti dall'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Ha dichiarato inammissibile la parte del primo motivo relativa all'asserita non necessità del titolo paesaggistico per alcune opere, perché l'istanza era stata presentata dalla ricorrente proprio con quell'oggetto e non poteva essere ridefinita in sede giudiziale; inoltre, anche se alcune opere non avessero richiesto autorizzazione, dall'annullamento dell'atto non sarebbe derivato alcun effetto utile. Nel merito ha ritenuto legittima la richiesta regionale di integrazione documentale del 2 dicembre 2024, formulata in applicazione dell'art. 4 del Protocollo d'intesa Regione Lazio-MIBAC del 18 dicembre 2007 e dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004. La richiesta individuava gli elaborati mancanti, assegnava novanta giorni per integrarli e avvertiva che, in mancanza di riscontro, l'istanza sarebbe stata dichiarata improcedibile. Poiché la ricorrente non aveva adempiuto, la successiva archiviazione per carenza documentale è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata. Il precedente titolo paesaggistico comunale non rendeva contraddittoria la decisione regionale, perché riguardava un progetto originario diverso dallo stato post operam, caratterizzato da modifiche alla forma delle finestre, al balcone, alla scala e al portico; inoltre, la Regione non aveva esaminato nel merito la compatibilità paesaggistica, essendosi limitata a dichiarare l'improcedibilità per incompletezza documentale. L'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 non è stato ritenuto violato: la ricorrente non aveva indicato neppure gli estremi del precedente titolo, necessari per consentirne la ricerca d'ufficio, e comunque la documentazione mancante comprendeva ulteriori atti e attestazioni non riconducibili al titolo comunale, tra cui la regolarità dello stato ante operam, il computo metrico dei costi di ripristino e la documentazione sull'incremento di valore dell'immobile. È stata quindi confermata la legittimità della conclusione procedimentale per improcedibilità e non per diniego sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine di 20 giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito delle repliche

    Il mancato rispetto del termine per il deposito delle repliche comporta lo stralcio della memoria e la sua inutilizzabilità ai fini della decisione.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    La presente ha valore di provvedimento di conclusione del procedimento

    Un provvedimento che dichiara l'improcedibilità dell'istanza e dispone l'archiviazione conclude definitivamente il procedimento e può produrre un effetto lesivo attuale, radicando l'interesse a ricorrere.

  • art. 18, comma 2, l. n. 241/1990

    I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

    L'obbligo di acquisizione d'ufficio non impedisce di chiedere al privato gli elementi necessari per individuare e reperire un documento presso altra amministrazione; inoltre, non esclude la richiesta di ulteriori documenti necessari all'istruttoria e non forniti dal richiedente.

  • art. 4 del Protocollo d'intesa Regione Lazio-MIBAC del 18 dicembre 2007

    Nel caso in cui il corredo documentale accluso alla domanda risulti incompleto, è concesso al richiedente il termine di novanta giorni per procedere all'integrazione

    La Regione può verificare la completezza formale e sostanziale dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e, in caso di documentazione incompleta, assegnare un termine per l'integrazione; il mancato adempimento consente la declaratoria di improcedibilità e l'archiviazione.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004

    Nel caso in cui il corredo documentale accluso alla domanda risulti incompleto, è concesso al richiedente il termine di novanta giorni per procedere all'integrazione

    L'accertamento di compatibilità paesaggistica presuppone la completezza della documentazione e il rispetto dei limiti sostanziali previsti per la sanatoria paesaggistica; l'inosservanza della richiesta integrativa impedisce la prosecuzione dell'istruttoria.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Il precedente titolo paesaggistico comunale riguardava il progetto originario e non vincolava l'esito del successivo procedimento relativo a opere e stato dei luoghi differenti.

Massime di principio

  • La declaratoria di improcedibilità di un'istanza, quando conclude definitivamente il procedimento e ne dispone l'archiviazione, è un atto lesivo autonomamente impugnabile e radica un interesse concreto e attuale a ricorrere.
  • In un procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, l'amministrazione può richiedere l'integrazione degli elaborati necessari alla verifica dei requisiti di ammissibilità; se il richiedente non adempie entro il termine assegnato, è legittima la conclusione del procedimento mediante declaratoria di improcedibilità per carenza documentale, anziché mediante diniego sostanziale.
  • L'obbligo di acquisizione d'ufficio previsto dall'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 non esonera il privato dal fornire gli elementi necessari a individuare i documenti detenuti da altra amministrazione e non impedisce di richiedere documentazione ulteriore, distinta dal documento eventualmente reperibile d'ufficio, quando essa sia necessaria per l'istruttoria.
  • Un precedente titolo paesaggistico relativo a un progetto originario non determina contraddittorietà dell'azione amministrativa né vincola l'esito di un successivo accertamento di compatibilità riferito a uno stato dei luoghi modificato e a opere diverse; la valutazione precedente non può essere automaticamente estesa alle successive variazioni.
  • In sede di impugnazione, il ricorrente non può contestare utilmente l'oggetto dell'istanza da lui stesso presentata per ottenere un diverso esito procedimentale; la censura è inammissibile quando, anche se fondata, non potrebbe procurare alcun vantaggio concreto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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