Ordinanza n. 290/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza di caditoie stradali prive di copertura grigliata nell’agglomerato industriale ASI
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il Consorzio ASI di Foggia ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Ascoli Satriano adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, con la quale era stata disposta la messa in sicurezza di caditoie stradali per eliminare una situazione ritenuta di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. È stata inoltre impugnata la nota con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di annullamento in autotutela, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Consorzio ha proposto domanda cautelare, deducendo questioni di fatto e di diritto avverso la legittimità dell’ordinanza; il testo non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato del giudizio e prescindendo dall’approfondimento delle questioni di fatto e di diritto riservato alla fase di merito, dovesse prevalere l’interesse generale alla tutela della pubblica incolumità posto a fondamento dell’ordinanza. Il periculum in mora è stato ritenuto insussistente, poiché il pregiudizio allegato dal Consorzio consisteva nelle spese necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, danno considerato pienamente ristorabile in sede di definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza sindacale adottata per fronteggiare una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando dagli atti emerga una situazione concreta di grave pericolo per la pubblica incolumità posta a fondamento di un’ordinanza contingibile e urgente, l’interesse generale alla tutela della sicurezza può prevalere sulle contestazioni di fatto e di diritto del ricorrente, il cui esame approfondito è riservato alla fase di merito.
- Il requisito del periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato consiste esclusivamente in spese di ripristino o di messa in sicurezza suscettibili di integrale ristoro economico all’esito del giudizio.
- La mera allegazione di un pregiudizio patrimoniale, in assenza di elementi idonei a dimostrarne la gravità e l’irreparabilità, non è sufficiente a ottenere la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto amministrativo.
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