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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14020/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna emessa in abbreviato per avere ricevuto in consegna almeno 3 kg di cocaina in più episodi nei primi giorni di gennaio 2019. Le doglianze comprendono: mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata acquisizione di documenti (per dimostrare che la presenza era per motivi leciti); eccessiva valorizzazione di intercettazioni cui Rosario è solo evocato; vizio di motivazione nel ritenere la responsabilità in concorso anziché mera connivenza; contestazione della qualificazione in continuazione dei reati (art. 81 c.p.); contestazione dell'attribuzione della consegna effettiva della droga a Pasquale (art. 73 DPR 309/1990); e disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione alla qualità di agente di polizia penitenziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia errato nel non disporre la rinnovazione istruttoria, avendo adeguatamente motivato l'inutilità dell'acquisizione documentale prospettata. Ha confermato la valutazione probatoria fondata su intercettazioni e ammissioni (compresa l'accettazione da parte di Rosario di appropriarsi di parte della somma), ritenendo provata la partecipazione di entrambi agli specifici episodi (3, 7 e 11 gennaio) e la sussistenza della continuazione tra più cessioni distinte. Ha inoltre legittimamente escluso le attenuanti generiche, considerando la gravità della condotta, la scaltrezza e la funzione del ricorrente (guardia penitenziaria), e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Utilizzato per qualificare come continuazione più cessioni avvenute in momenti distinti ma riconducibili a uno stesso disegno criminoso; la Corte ha ritenuto separati gli episodi per tempo, attività preparatorie e volontà criminosa.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione di concorso di persone: la Corte ha ritenuto sussistente il concorso di persone nei singoli episodi sulla base di specifici elementi probatori, non una mera connivenza.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sul traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto soddisfatta la prova della ricezione in consegna di stupefacente per i fatti contestati, anche mediante intercettazioni e ammissioni.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre la rinnovazione, avendo adeguatamente motivato l'insussistenza della rilevanza decisiva della documentazione offerta.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesto dalla difesa in tema di valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto le ricostruzioni alternative non più convincenti né tali da mettere in luce manifesti errori logico-giuridici nella motivazione sulle captazioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito alle circostanze attenuanti speciali (incensuratezza); la Corte ha ritenuto irrilevante l'incensuratezza del ricorrente alla luce della gravità, della scaltrezza e della funzione rivestita.

  • art. 114, comma 2, cod. pen.

    Citato per escludere l'applicabilità dell'attenuante prevista, poiché non opera quando il numero dei concorrenti è pari o superiore a cinque; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'operatività dell'attenuante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le intercettazioni possono costituire prova decisiva quando contengono riferimenti specifici e riconducibili direttamente all'imputato; non è necessario che l'imputato sia sempre presente nella conversazione, purché emergano elementi che lo coinvolgano concretamente.
  • La rinnovazione dell'istruttoria non è dovuta quando la Corte ritiene, con motivazione adeguata, che la documentazione offerta non avrebbe inciso in modo decisivo sulla ricostruzione dei fatti.
  • La distinzione tra connivenza e concorso si valuta sulla base di elementi concreti: partecipazione attiva, assunzione di utilità, ruoli e comportamenti; mere evocazioni o legami familiari non bastano se non supportati da prove specifiche.
  • Per la configurazione della continuazione (art. 81 c.p.) è necessario verificare separazione ontica, temporale e psicologica degli episodi; cessioni ripetute in giorni diversi possono costituire reati distinti unificabili in continuazione quando perseguono lo stesso disegno criminoso.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse in presenza di particolare gravità della condotta, comportamento processuale non collaborativo, e quando la funzione pubblica dell'agente rende il fatto più grave.
  • Le ammissioni dell'imputato o elementi indiziari convergenti (es. somme di danaro, partecipazione agli incontri) rafforzano la valutazione di responsabilità anche se non vi è rinvenimento fisico immediato della sostanza.
  • Invertire la decisione di merito in Cassazione richiede l'indicazione di manifesti vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata; ricostruzioni alternative non suffragate non bastano.

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