Cassazione Penale, Sentenza n. 30285/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima della decisione della Corte di cassazione le autorità ungheresi hanno revocato il mandato di arresto europeo (13/7/2022) e la Corte di appello di Roma ha revocato gli arresti domiciliari e disposto la liberazione (20/7/2022). La sopravvenuta revoca del mandato ha fatto venir meno il presupposto per la procedura di consegna; la Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69/2005: si deduce che la nozione di "azioni giudiziarie" presuppone l'esercizio dell'azione penale e la qualità di imputato e che, invece, il procedimento ungherese era in una fase iniziale di verifica, per cui sarebbe applicabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna; 2) violazione dell'art. 2, legge n. 69/2005: la Corte di appello non avrebbe specificato i limiti che lo Stato emittente deve rispettare circa la limitazione della libertà personale del consegnando durante la sua disponibilità, tenuto conto dei diritti dell'indagato nell'ordinamento italiano (diritto a non comparire, a non rendere interrogatorio, divieto di misure coercitive funzionali a tali scopi e di detenzione durante il processo).
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 19, lett. b)
La Corte d'appello aveva subordinato la consegna alla condizione prevista per i cittadini italiani che devono essere rinviati in Italia per scontare la pena o misura restrittiva eventualmente applicata dallo Stato emittente
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis
Motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando il mandato è emesso al fine di esercitare "azioni giudiziarie"; il ricorrente sostiene che la nozione richiede l'effettiva assunzione della qualità di imputato, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto il motivo infondato
legge n. 69 del 2005, art. 2
Richiesta di specificazione dei limiti che lo Stato emittente deve rispettare durante la permanenza dell'interessato, in relazione ai diritti fondamentali dell'indagato previsti dall'ordinamento italiano
decisione quadro 2022/584/GAI, art. 8, par. 1, lett. c)
Riferimento utilizzato per sostenere che il mandato di arresto emesso su provvedimento di autorità di polizia convalidato dal pubblico ministero costituisce una "decisione giudiziaria" ai fini dell'esecuzione del mandato (tale interpretazione è richiamata dalla giurisprudenza menzionata dalla Procura generale)
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito dell'annullamento della sentenza
Massime di principio
- La revoca del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità emittente estingue il presupposto per la procedura di consegna e rende inefficace la decisione di consegna: la sentenza che disponeva la consegna può essere annullata senza rinvio.
- Quando un mandato di arresto europeo è basato su un provvedimento di polizia convalidato dal pubblico ministero, le autorità italiane possono ritenere tale provvedimento equiparabile a una "decisione giudiziaria" ai fini dell'esecutività del mandato, in linea con l'interpretazione della decisione quadro citata.
- Le eccezioni fondate sui diritti dell'indagato nell'ordinamento nazionale (es. diritto al silenzio, divieto di detenzione funzionale all'interrogatorio) richiedono che la corte che valuta la consegna specifichi in che modo lo Stato emittente dovrà rispettare tali limiti durante la permanenza dell'interessato; l'omissione di tali specificazioni può costituire motivo di impugnazione.
- Per far valere il motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis è utile documentare che l'atto dell'autorità emittente costituisce effettivamente l'esercizio dell'azione penale (esistenza di imputazione formale o decisione giudiziale), non solo una fase preliminare di accertamento.
- La Corte nazionale chiamata a decidere sulla consegna deve verificare anche se il mandato di arresto sia stato emesso sulla base di un provvedimento nazionale appellabile o comunque conforme ai requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa europea e nazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30048/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30049/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30050/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30052/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30054/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2022 del 29/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →