Cassazione Penale, Ordinanza n. 21268/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione censurando esclusivamente la determinazione dell'aumento di pena applicato ai reati satellite nell'ambito della continuazione. La doglianza era formulata in termini generici e sostanzialmente rivolta al merito del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata aveva ritenuto infondata la censura, osservando che la dosimetria adottata nel giudizio di merito, anche per effetto di un errato metodo di calcolo del G.i.p. del Tribunale di Napoli, aveva comunque portato a una pena complessivamente molto mite; analogamente, gli aumenti per i reati satellite erano stati contenuti al punto da coprire appena il complessivo disvalore dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite fosse generica, interamente di merito e comunque manifestamente infondata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha richiamato, anche implicitamente, i criteri rilevanti per la dosimetria e la motivazione non è contraddittoria.
art. 81 c.p.
Nel reato continuato gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati e motivati in modo da consentire il controllo sul rispetto dei limiti legali e sulla proporzione tra le pene, evitando un surrettizio cumulo materiale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01
Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; tuttavia l'intensità della motivazione varia in relazione all'entità degli aumenti.
Massime di principio
- La determinazione della pena è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Nel reato continuato, la pena complessiva deve essere costruita partendo dal reato più grave e dagli aumenti per i singoli reati satellite, che vanno quantificati e motivati separatamente in misura proporzionata; il livello di dettaglio richiesto nella motivazione cresce o diminuisce in relazione all'entità degli aumenti.
- Una doglianza che contesti la sola misura degli aumenti di pena, senza specifiche ragioni di illogicità o violazione di legge, è tendenzialmente inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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