Sentenza n. 5148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 05348/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 117/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. Campania n. 19/2009. Il Comune aveva ritenuto dolosamente falsa l'indicazione, nella domanda e nella relazione tecnica, della particella catastale 136 quale area interessata dall'intervento, sostenendo che tale indicazione fosse diretta a dimostrare l'esistenza di interventi edilizi negli ultimi cinquant'anni e a eludere l'esclusione dal Piano casa degli immobili situati in zona storica. L'appellante ha dedotto: l'erroneità della ricostruzione del dolo, poiché la particella 136 sarebbe stata indicata per mero errore materiale; l'irrilevanza della licenza edilizia del 1962 rispetto alla particella 136 e all'ammissibilità dell'intervento; la necessità di un accertamento penale per attribuire efficacia alla contestata falsità dichiarativa; l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Campania n. 19/2009 quanto alla decorrenza del cinquantennio; e il difetto di motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento. Il Comune ha sostenuto la correttezza della sentenza e dell'annullamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento comunale del 13 gennaio 2023. Il Collegio ha ritenuto utilizzabili i documenti prodotti in appello, dai quali emergeva che la particella 136 era distante oltre 50 metri dall'immobile oggetto dell'intervento, che nessun titolo edilizio era stato rilasciato per essa nel periodo rilevante e che la sua superficie e volumetria non erano state considerate nel calcolo della volumetria assentibile. Tali elementi rendevano verosimile che l'indicazione della particella fosse frutto di un errore materiale, non di una condotta dolosa o gravemente colposa. La licenza edilizia del 1962, inoltre, era comunque inidonea a dimostrare il requisito temporale previsto dalla L.R. n. 19/2009, poiché il cinquantennio deve essere calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda di permesso di costruire o della DIA; per una domanda del 2019 sarebbe stato rilevante un titolo successivo al 1969. L'errore era riconoscibile dall'Amministrazione e non aveva influenzato il rilascio del permesso, che indicava il solo mappale 18. Pertanto non ricorrevano i presupposti per superare il termine dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 241/1990: la deroga al termine massimo per l'annullamento d'ufficio richiede una falsità penalmente accertata oppure una falsa rappresentazione inequivocabilmente accertata e imputabile esclusivamente al privato a titolo di dolo o, almeno, colpa grave, con assenza di rimproverabilità dell'Amministrazione. Nel caso concreto tali condizioni non sussistevano. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo è soggetto al termine previsto dalla norma; il superamento del termine non è consentito, salvo i casi di falsa rappresentazione imputabile al privato secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La deroga al termine finale opera quando la falsità o la falsa rappresentazione sia penalmente accertata oppure quando l'erronea rappresentazione sia inequivocabilmente accertata dall'Amministrazione e imputabile esclusivamente al privato a titolo di dolo o colpa grave, senza rimproverabilità dell'Amministrazione.
art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Campania n. 19/2009
Il requisito degli interventi edilizi compiuti negli ultimi cinquant'anni deve essere verificato computando il periodo a ritroso dalla presentazione della domanda di permesso di costruire o della DIA; per una domanda del 2019 rilevano titoli successivi al 1969.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., per la trattazione da remoto.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento ampliativo è ammissibile, in presenza di una falsa rappresentazione dei presupposti, soltanto quando la falsità sia penalmente accertata oppure quando la falsa rappresentazione sia inequivocabilmente accertata dall'Amministrazione e risulti imputabile esclusivamente al privato a titolo di dolo o colpa grave, con assenza di rimproverabilità dell'Amministrazione.
- Non è sufficiente che una dichiarazione o rappresentazione dei fatti sia oggettivamente inesatta per derogare al termine dell'annullamento d'ufficio: occorre dimostrare che l'inesattezza sia causalmente rilevante, non riconoscibile dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza e imputabile al privato mediante una condotta dolosa o gravemente colposa.
- Quando l'elemento erroneamente rappresentato non ha inciso sul contenuto del titolo edilizio, non è stato utilizzato per il calcolo della volumetria e risultava agevolmente verificabile dall'Amministrazione, l'errore non giustifica, di per sé, l'annullamento d'ufficio oltre il termine legale.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale che richiede interventi edilizi negli ultimi cinquant'anni, il periodo deve essere calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda di permesso di costruire o della DIA, non dalla data di entrata in vigore della legge regionale.
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