Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12531/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha introdotto un ricorso ex art. 702 c.p.c. contro un comune chiedendo il pagamento di compensi professionali per l’attività difensiva prestata in un giudizio di risarcimento danni promosso da un privato, oltre al risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Il tribunale ha liquidato una somma inferiore a quella domandata e ha regolato le spese; la corte d’appello ha confermato. In appello è stato ritenuto che la controversia patrocinata avesse valore indeterminabile, applicando il criterio del disputatum, sul presupposto che la domanda originaria fosse volta al risarcimento del danno da liquidarsi tramite consulenza tecnica. La corte territoriale ha inoltre confermato la liquidazione delle spese di primo grado secondo lo scaglione per cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 e ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. per difetto di prova del danno, ritenendo giustificata la mancata partecipazione del comune alla mediazione. Il ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione della causa come di valore indeterminabile, sostenendo che il valore fosse determinato o comunque determinabile, poiché nel giudizio presupposto era stato poi liquidato un importo preciso; 2) la liquidazione delle spese di primo grado in misura inferiore ai minimi tariffari; 3) il rigetto della domanda di responsabilità aggravata, prospettando che la mancata adesione alla mediazione potesse integrare responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. Anche la doglianza relativa al mancato rimborso delle spese vive era richiamata nel primo motivo, poiché non vi era stata statuizione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la controversia non poteva essere considerata di valore indeterminabile solo perché la domanda originaria prevedeva la quantificazione del danno tramite c.t.u. e che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il giudice di merito doveva verificare se l’importo richiesto fosse un parametro idoneo oppure manifestamente incongruo rispetto al valore effettivo della lite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione del valore della controversia, regoli anche le spese vive non decise e provveda nuovamente sulle spese e sull’eventuale responsabilità processuale aggravata. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La pronuncia di legittimità ha quindi rimesso al giudice di rinvio la quantificazione delle competenze e delle spese, oltre al riesame della domanda ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 702 c.p.c.

    indica il rito con cui è stata proposta la domanda di pagamento delle competenze professionali.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato ai fini della determinazione del valore della causa.

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato ai fini della determinazione del valore della causa.

  • art. 6, comma 2, D.M. 127/2004

    impone di considerare il valore effettivo della controversia nella liquidazione degli onorari quando esso sia manifestamente diverso da quello presunto secondo il codice di procedura civile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per lamentare omessa pronuncia su alcune richieste economiche.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato per censurare la liquidazione delle spese di primo grado al di sotto dei valori minimi.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai minimi tariffari.

  • art. 4, comma 1, L. 132/2014

    richiamato nel motivo relativo alla responsabilità processuale aggravata e alla mancata mediazione.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte richiama la domanda di responsabilità processuale aggravata e rileva che, in sede di rinvio, dovrà essere nuovamente esaminata alla luce dei fatti di causa; il terzo comma è evocato dal ricorrente come ipotesi non subordinata alla prova del danno.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, una controversia non è di valore indeterminabile solo perché la somma domandata nel giudizio presupposto doveva essere accertata o quantificata nel corso dell’istruttoria: l’indeterminabilità richiede un’obiettiva insuscettibilità della pretesa di essere tradotta in termini pecuniari.
  • Quando il valore della controversia incide sulla liquidazione degli onorari, il giudice deve verificare se l’importo formalmente domandato costituisca un parametro adeguato al valore effettivo della lite oppure risulti manifestamente incongruo, tenendo conto dell’attività difensiva svolta e delle peculiarità del caso.
  • Se la regolazione delle spese o la valutazione del valore della causa viene cassata, restano assorbite le censure che dipendono da quella statuizione e il giudice di rinvio deve riesaminare anche le questioni conseguenziali, incluse eventuali spese vive non decise e la domanda di responsabilità processuale aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.