Sentenza del 05/04/2022 n. 10900 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva principalmente il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in ordine alla sanzione irrogata ai sensi del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, per omessa registrazione di lavoratore dipendente. Il contribuente aveva sollevato in appello incidentale la questione di incompetenza ratione materiae del giudice tributario, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale che aveva escluso la cognizione tributaria sulle sanzioni aventi natura non tributaria. Altri motivi (valutazione delle prove e applicazione del principio "favor rei" nella determinazione delle sanzioni) sono stati sollevati ma risultano assorbiti dalla decisione sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario e ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario competente per il nuovo esame. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre richiamato il principio della retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale e la necessità di proporre appello incidentale per preservare l'eccezione di difetto di giurisdizione quando il primo grado abbia deciso il merito.
Norme richiamate
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3
testo anteriore all'11 agosto 2006 e testo dal 12 agosto 2006 al 29 febbraio 2008
norma che disciplina la sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie; rilevante per identificare la natura non tributaria della sanzione che, se tale, sottrae la controversia alla giurisdizione tributaria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
attribuzione della giurisdizione tributaria
nella parte in cui estendeva la giurisdizione tributaria alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale quando la sanzione riguarda materie non tributarie
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 54, 56
art. 54 (controdeduzioni e appello incidentale), art. 56 (conseguenze della mancata riproposizione in appello)
regole procedurali che impongono modalità e termini per proporre appello incidentale e disciplinano la riproposizione di questioni non accolte in primo grado; rilevanti per valutare la tempestività e l'ammissibilità dell'eccezione di giurisdizione
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
principio del favor rei nella determinazione delle sanzioni amministrative, richiamato dalla difesa per ottenere la rideterminazione in termini più favorevoli
Corte Costituzionale, sentenza n. 130/2008 (richiamata nella motivazione)
sentenza che dichiara illegittimità costituzionale dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie su sanzioni non tributarie
afferma che l'attribuzione di tali controversie al giudice tributario viola il divieto di giudici speciali; ha effetto retroattivo, incidendo sui procedimenti in corso
Codice di procedura civile, art. 5 (principio della legge vigente al momento della domanda)
il principio non impedisce l'applicazione retroattiva della pronuncia costituzionale che elimina la giurisdizione tributaria, per effetto della retroattività delle decisioni della Corte Costituzionale
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. e art. 362 c.p.c.
articoli invocati in relazione ai motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione)
Massime di principio
- Le sanzioni relative ad obbligazioni di natura non tributaria, anche se irrogate da uffici finanziari (es. Agenzia delle Entrate), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando la Corte Costituzionale ha escluso la competenza del giudice tributario per quella materia.
- Se il giudice di primo grado decide il merito implicando la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale competenza deve proporre appello incidentale per evitare la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione; la mera costituzione in appello senza appello incidentale può non essere sufficiente.
- Le pronunce della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva e devono essere applicate nei giudizi in corso, salvo il limite del giudicato sulla giurisdizione; pertanto la competenza può cambiare durante il processo.
- In caso di contrasto fra diverse normative sanzionatorie intervenute nel tempo, deve applicarsi il regime più favorevole al contribuente (principio del favor rei) nella determinazione della sanzione, se il tema diventa rilevante dopo la declaratoria di incompetenza dell'organo tributario.
- Quando è sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione, il giudice tributario deve pronunciarsi sull'eccezione; se la ritiene fondata, deve astenersi e disporre la trasmissione al giudice ordinario competente (translatio iudicii).
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