Cassazione Penale, Sentenza n. 28058/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (15/12/2023) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per plurimi capi di imputazione: associazione di tipo mafioso (art.416-bis e aggravante ex art.416-bis.1), traffico e offerta di ingenti quantità di stupefacenti (art.73 DPR 309/1990 e connessi), estorsione aggravata (con vittima l'imprenditore Herbert Nunzio Catalano) e reati contro la persona e il patrimonio (art.629 e correlati). Il ricorrente, tramite quattro motivi, deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge: 1) insufficiente gravità indiziaria per l'offerta di stupefacenti (capo Z), rilevando l'uso di una sola intercettazione priva di elementi identificativi e l'assenza di prova della disponibilità concreta della droga; 2) inesistenza di gravidi indizi per l'estorsione (capo AE), sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non implicavano partecipazione attiva del Chirico ma al più mera accompagnanza; 3) carenza motivazionale rispetto all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 e al collegamento tra le condotte contestate e la forza intimidatrice dell'associazione; 4) insufficienza degli elementi a fondare la partecipazione all'associazione mafiosa, contestando che semplici frequentazioni possano integrare l'intraneità al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato l'ambito di sindacabilità del giudizio di legittimità sulle misure cautelari (possibilità di esaminare soltanto la adeguatezza logico‑giuridica della motivazione e non di rivedere il merito probatorio), ritenendo che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione coerente e priva di manifesta illogicità. In particolare la Corte ha ritenuto sussistenti gravità indiziaria per: il capo Z (offerta di stupefacenti), valorizzando intercettazioni combinate con dichiarazioni autoaccusatorie; il capo AE (estorsione) sulla base della credibilità e del riscontro delle dichiarazioni della persona offesa e di ulteriori elementi probatori; la partecipazione al sodalizio mafioso e l'aggravante ex art.416-bis.1, in considerazione della massiccia prova raccolta (intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di collaboratori, attività tecnica e controlli di polizia) e delle dichiarazioni della vittima che indicavano il ruolo centrale di Antonio Libri e la presenza del Chirico come suo accompagnatore e attore nelle richieste. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha richiamato che la partecipazione richiede una stabile e organica compenetrazione nell'organizzazione, con ruolo dinamico e disponibilità a perseguire fini comuni; la presenza di conoscenze sull'organigramma, luoghi di riunione e partecipazione ad incontri può costituire indizio di intraneità.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per reati commessi con il metodo mafioso, art.7 L.203/1991)
L'aggravante può essere riconosciuta in fase cautelare quando emergono elementi tipici dell'azione mafiosa (modalità intimidatorie, ruolo del soggetto indicato come fulcro dalle vittime) e il contesto territoriale caratterizzato dalla presenza delle cosche.
art. 273 cod. proc. pen. (applicabilità della custodia cautelare per gravi indizi)
Il Tribunale del riesame ha valutato la sussistenza dei gravi indizi in base a elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni, riscontri), e la Corte ha ritenuto che tale valutazione non fosse manifestamente illogica.
art. 292 cod. proc. pen. (criteri di apprezzamento degli indizi)
La norma è richiamata in relazione ai canoni con cui vanno valutati gli indizi; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse rispettato tali canoni nel collegare intercettazioni e dichiarazioni.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. B) e C) (motivi di ricorso per cassazione)
La Corte evidenzia i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: la Cassazione può verificare l'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione, non rivedere valutazioni probatorie che implichino diverso apprezzamento delle stesse risultanze.
D.P.R. n.309/1990 art.73 (illecito stupefacenti)
La condotta di 'offerta' di stupefacenti si considera perfezionata con la manifestazione di disponibilità collegata a una effettiva possibilità di procurare lo stupefacente in tempi ragionevoli; il Tribunale ha ritenuto sussistenti indizi concreti in tal senso.
art. 99 e art. 71 D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia / misure di prevenzione e confisca)
Richiamate nell'imputazione in connessione con reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte non ha ritenuto infondata la loro applicazione ai fatti indiziati nella fase cautelare.
art. 629 cod. pen. e artt. 628 comma 3 (delitti contro il patrimonio e concorso)
Citate in relazione ai fatti contestati (rapina/reati predatori); il rinvio serve a inquadrare i reati fine attribuiti all'aggravante mafiosa e alla partecipazione associativa.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: la Corte può verificare solo la esistenza di vizi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito, non rivedere il giudizio di gravità indiziaria o riconsiderare il merito probatorio.
- La gravità indiziaria può essere costituita da elementi convergenti anche di natura diversa (intercettazioni, dichiarazioni autoaccusatorie, dichiarazioni della persona offesa, riscontri tecnici e operazioni di polizia); la combinazione di tali elementi può giustificare la custodia cautelare.
- La condotta di 'offerta' di stupefacenti è perfezionata quando c'è manifestazione di disponibilità collegata a una concreta possibilità di procurare la droga, anche se non è avvenuta la consegna immediata; intercettazioni e confessioni possono essere valutate insieme per accertare tale disponibilità.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili e riscontrate da altri elementi, possono costituire base per l'accertamento di reati come l'estorsione anche in fase cautelare.
- Per ritenere la partecipazione a un'associazione mafiosa non basta la mera frequentazione di soggetti organici al sodalizio; occorrono indizi di stabile e organica integrazione (conoscenza dell'organigramma, ruolo operativo, disponibilità a perseguire fini comuni). Tuttavia, la somma di intercettazioni, collaborazioni e riscontri può conformare tale quadro indiziario nella fase cautelare.
- L'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 può essere riconosciuta già nella fase cautelare quando emergano modalità e contesto tipici dell'azione mafiosa (pressione intimidatoria, ruolo centrale del soggetto indicato dalla vittima, contesto territoriale noto per la presenza delle cosche).
- Le censure difensive che consistono in una mera diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito sono in genere inammissibili in Cassazione se non indicano vizi formali o di logica nella motivazione.
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