Sentenza del 22/12/2017 n. 30821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo che l'immobile, comprendente una chiesa destinata esclusivamente al culto e locali destinati ad albergo, bar e ristorante, dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività religiose o assistenziali. Ha dedotto, tra l'altro, che l'esenzione non fosse esclusa dalla locazione dei locali a una società terza, poiché i proventi sarebbero stati reinvestiti nelle finalità istituzionali dell'ente, e ha lamentato l'omessa considerazione dell'utilizzo di parte dell'immobile da parte del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che l'esenzione ICI richiede, oltre alla destinazione dell'immobile ad attività astrattamente agevolabili, l'utilizzazione diretta da parte dell'ente proprietario e lo svolgimento esclusivo di attività non commerciali. La locazione dell'immobile a una società che gestisce albergo, bar e ristorante costituisce utilizzazione indiretta e impedisce il riconoscimento dell'esenzione, anche se l'ente persegue finalità senza scopo di lucro o reinveste i proventi nelle proprie attività istituzionali. La questione relativa alla cosiddetta "dependance" è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti individuati dalla normativa e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle religiose e assistenziali.
L'esenzione richiede cumulativamente la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolabile e l'utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore. Non è sufficiente che l'attività persegua finalità di pubblico interesse o solidaristiche.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)
Individua gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La disposizione individua la categoria soggettiva degli enti potenzialmente destinatari dell'agevolazione, ma non elimina la necessità dei requisiti oggettivi e dell'utilizzazione diretta dell'immobile.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
Norma richiamata quale interpretazione autentica della disciplina agevolativa ICI.
Anche secondo l'interpretazione autentica, l'attività deve essere svolta con modalità non commerciali e senza orientamento alla realizzazione di profitti. La norma non consente di estendere l'esenzione agli immobili concessi in locazione a soggetti terzi per la gestione di attività commerciali.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Ha sostituito la precedente formulazione della norma interpretativa relativa alle attività non esclusivamente commerciali, confermando la necessità di verificare in concreto le modalità di svolgimento dell'attività.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e art. 59, comma 1, lett. c)
Consente ai Comuni di disciplinare con regolamento l'esenzione, anche subordinandola alla contemporanea sussistenza del possesso e dell'utilizzazione dell'immobile da parte dell'ente non commerciale.
Art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5
Le doglianze relative all'omessa pronuncia e all'insufficiente o contraddittoria motivazione sono state ritenute infondate, poiché la decisione impugnata aveva individuato correttamente il requisito decisivo dell'utilizzazione diretta.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale collegata all'uso istituzionale o religioso di un immobile non basta la natura non lucrativa dell'ente proprietario: occorre dimostrare che l'ente utilizzi direttamente l'immobile per un'attività agevolata.
- La locazione o concessione dell'immobile a una società o ad altro soggetto autonomo per lo svolgimento di attività alberghiere, di ristorazione o comunque commerciali normalmente esclude l'esenzione, anche quando i ricavi siano destinati a finanziare finalità istituzionali.
- La presenza di una parte dell'immobile destinata a culto o ad altra attività esente non determina automaticamente l'esenzione dell'intero fabbricato: la verifica deve essere effettuata con riferimento alle singole porzioni e alla loro effettiva utilizzazione.
- Le attività potenzialmente agevolabili devono essere valutate concretamente, verificando se siano svolte con modalità commerciali e se siano orientate alla produzione di profitti; la semplice assenza formale di scopo di lucro non è decisiva.
- Le eccezioni e i fatti nuovi devono essere dedotti e provati tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; la loro introduzione per la prima volta in cassazione comporta, di regola, l'inammissibilità o la mancata valutazione.
- Eventuali deroghe possono dipendere dai regolamenti comunali applicabili, ma anche tali disposizioni non eliminano necessariamente i requisiti di possesso, utilizzazione diretta e destinazione esclusiva previsti dalla disciplina dell'esenzione.
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