Cassazione Civile, Sentenza n. 13816/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente non profit)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per le annualità 2006-2010 con riferimento a tre immobili appartenenti a un ente di assistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, censiti nelle categorie catastali B/1, B/5 e B/7. L’ente aveva impugnato gli avvisi invocando l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. La Commissione tributaria provinciale aveva già riconosciuto l’esenzione per il 2005 con sentenza passata in giudicato; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 2015/2014 depositata il 20 ottobre 2014, ha annullato gli avvisi relativi agli anni 2006-2010, ritenendo vincolante quel precedente e accertando inoltre che la destinazione agevolata era rimasta invariata: gli immobili B/1 e B/5 erano utilizzati nel complesso come museo, benché in parte interessati da lavori e temporaneamente inutilizzati, mentre l’immobile B/7 era adibito a cappella. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza relativa al 2005 non aveva accertato l’effettivo uso degli immobili e non poteva vincolare per le annualità successive; 2) violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR considerato deduzioni sulla destinazione degli immobili che l’ente avrebbe introdotto soltanto in appello; 3) violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che fosse stato indebitamente esonerato l’ente dall’onere di provare i presupposti dell’esenzione durante i lavori di ristrutturazione; 4) omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalla scadenza dei titoli autorizzativi dei lavori, che avrebbe impedito il completamento degli interventi e la destinazione dichiarata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes autonome: l’efficacia attribuita al precedente relativo al 2005 e l’accertamento in fatto della destinazione degli immobili nel periodo 2006-2010. Le censure dirette contro il secondo fondamento non ne hanno determinato la caducazione: il secondo motivo è stato rigettato perché l’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 vieta nuove eccezioni in appello, ma non la precisazione di eccezioni già formulate; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove; il quarto è stato rigettato perché la CTR aveva accertato che gli immobili conservarono durante i lavori la destinazione culturale rilevante. La Corte ha quindi precisato che la sentenza del 2005, contenendo considerazioni giuridiche e non statuizioni su fatti costitutivi dell’esenzione, non produceva giudicato vincolante per le diverse annualità; tale ratio non comportava tuttavia la cassazione, essendo sufficiente a mantenere ferma la decisione l’autonomo accertamento di merito non validamente censurato. Quanto all’esenzione, ha richiamato il principio per cui rileva l’utilizzo concreto e attuale per una finalità agevolata e che il mancato utilizzo parziale o temporaneo non esclude automaticamente il beneficio: è decisivo se esso segnali il mutamento della destinazione o la cessazione della strumentalità del bene. Il Comune è stato condannato a rifondere all’ente resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000, oltre spese forfetarie e accessori di legge, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La sentenza passata in giudicato non contiene alcun accertamento su fatti, non contiene cioè alcuna statuizione sull’uso degli immobili in questione per una delle finalità agevolate, ma si basa su considerazioni di diritto.
Il giudicato esterno relativo a una precedente annualità non vincola su annualità diverse quando la decisione precedente contiene soltanto considerazioni di diritto e non accerta fatti costitutivi dell’esenzione suscettibili di valere anche per periodi successivi.
art. 324 c.p.c.
Solo statuizioni su fatti, ove relative a fatti costitutivi della fattispecie di esenzione insuscettivi di modifica nel tempo, fanno stato anche con riguardo a periodi di imposta diversi da quelli ai quali le statuizioni si riferiscono.
L’efficacia del giudicato esterno può estendersi ad annualità d’imposta diverse solo per statuizioni su fatti costitutivi della fattispecie che non siano suscettibili di mutare nel tempo; non si estende alle sole valutazioni giuridiche.
art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
l’art. 57, vieta di introdurre in grado di appello nuove eccezioni ma non vieta di precisare i termini di eccezioni già formulate in primo grado
In appello tributario è vietata l’introduzione di nuove eccezioni, ma è consentito precisare i termini di eccezioni già formulate in primo grado, purché non si introducano nuove ragioni di contestazione degli atti impugnati.
art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992
ai fini dell’esenzione, rileva l’utilizzo concreto ed attuale dell’immobile per una delle finalità agevolate.
L’esenzione ICI richiede che l’immobile sia concretamente e attualmente utilizzato per una delle finalità agevolate. Il mancato utilizzo, anche parziale o temporaneo, non è da solo decisivo se non manifesta un mutamento della destinazione o la cessazione della strumentalità del bene.
art. 2697 c.c.
la seconda censura (veicolata con il terzo motivo) è inammissibile perchè, attraverso la denunciata violazione di leggi, mira in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità una valutazione delle risultanze istruttorie nuova e diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito
La doglianza formulata come violazione delle regole sull’onere della prova è inammissibile quando, in concreto, mira a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
art. 113 c.p.c.
Le considerazioni in diritto, al contrario, possono indirizzare il convincimento ma, visto l’art. 113 c.p.c., mai possono assumere efficacia vincolante di giudicato.
Le considerazioni giuridiche contenute in una decisione precedente possono orientare il giudice, ma non acquistano efficacia vincolante di giudicato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la terza censura -proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5 e muovendo dall’assunto per cui i lavori di ristrutturazione avevano impedito ogni uso degli immobili e tale impedimento era divenuto definitivo allorchè, prima che i lavori fossero completati, erano venuti a scadenza i relativi titoli abilitativi – è infondata perchè nella sentenza impugnata è scritto che gli immobili, anche nel periodo dei lavori di ristrutturazione, mantennero sempre la propria destinazione a fini (culturali) tali da giustificarne l’esenzione dall’imposta.
La censura per omesso esame non è fondata se il fatto indicato come decisivo risulta esaminato nella sentenza impugnata e il giudice di merito ha accertato che la destinazione agevolata è stata mantenuta anche durante i lavori.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato relativo a una precedente annualità d’imposta vincola per annualità successive soltanto quanto a statuizioni su fatti costitutivi della fattispecie che siano insuscettibili di mutamento nel tempo; le valutazioni esclusivamente giuridiche non hanno efficacia vincolante di giudicato.
- Nel processo tributario d’appello il divieto di nuove eccezioni non impedisce di precisare i termini di eccezioni già formulate in primo grado, purché non siano introdotte nuove ragioni di contestazione dell’atto impugnato.
- La censura di violazione delle regole sull’onere della prova è inammissibile in cassazione quando, al di là della sua formulazione, sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito.
- Ai fini dell’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati alle finalità agevolate, rileva il loro utilizzo concreto e attuale per una di tali finalità. Il mancato utilizzo, anche parziale o temporaneo, non esclude automaticamente l’esenzione: occorre che indichi un mutamento di destinazione o la cessazione della strumentalità del bene all’attività protetta.
- Se la sentenza si fonda su più rationes autonome, la decisione resta ferma quando almeno una di esse non è validamente censurata.
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