Cassazione Penale, Sentenza n. 36607/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre posto le spese a carico del querelato. Decisione emessa il 17 luglio 2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Patrizio Patelli aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva condannato per il reato di diffamazione aggravata. Nel corso del procedimento di legittimità è stata depositata agli atti la remissione della querela da parte della persona offesa, remissione che è stata accettata dall'imputato.
Norme richiamate
Remissione della querela (istituto processuale/penale)
La remissione della querela, accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato procedibile a querela di parte; in presenza di tale estinzione la Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio
Massime di principio
- Se la persona offesa propone remissione della querela e questa è accettata dall'imputato, il reato perseguibile a querela di parte si estingue; le decisioni penali precedenti vanno annullate per estinzione del reato.
- L'annullamento per estinzione del reato può essere disposto senza rinvio quando non sussistono questioni da riesaminare sul merito, essendo venuta meno la materia del contendere penale.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato/condannato anche in caso di estinzione del reato per remissione di querela, salvo diversa determinazione del giudice.
- In situazioni analoghe è importante verificare la validità formale della remissione (capacità della persona offesa, assenza di vizi di consenso, tempestività e formalità richieste), perché vizi possono rendere inefficace l'estinzione.
- L'effetto estintivo per remissione riguarda solo i reati perseguibili a querela di parte e si applica nei limiti della fattispecie oggetto della querela; reati autonomi o aggravanti differenti possono richiedere specifica valutazione.
- La remissione sopravvenuta anche dopo sentenze di merito può comunque determinare l'estinzione del reato e l'annullamento della condanna, ferma restando la necessità che la remissione sia correttamente documentata e accettata.
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