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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35772/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di giudizi civili relativi a interventi di edilizia popolare in cui furono coinvolti un comune e l'ente autonomo per le case popolari. In cinque pratiche distinte, il comune aveva versato somme a proprietari di aree occupate o espropriate e poi aveva chiesto all'ente delegato il rimborso di quanto pagato, sostenendo che questi dovesse sopportare in tutto o in parte il costo delle indennità e/o dei risarcimenti, anche in base alla convenzione che regolava il rapporto tra gli enti e alla disciplina dell'art. 35 della l. n. 865/1971. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile solo la domanda relativa alla pratica 'Messana', ma l'aveva rigettata nel merito; per le altre pratiche aveva confermato l'inammissibilità per l'efficacia preclusiva di giudicati già formatisi. In cassazione il comune ha denunciato, con due motivi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato accoglimento della domanda di rimborso delle somme pagate a titolo di indennità di occupazione legittima, sostenendo che tale domanda non fosse semplice regresso ma azione fondata sulla convenzione e sulla disciplina di legge; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971, contestando la declaratoria di inammissibilità e il rilievo del giudicato per alcune pratiche, assumendo che le clausole convenzionali imponessero all'ente delegato di sostenere il costo dell'acquisizione delle aree e delle somme correlate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale il contenuto della domanda introduttiva e del motivo di appello né aveva indicato specificamente gli atti in cui tale domanda sarebbe stata formulata. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di un giudicato preclusivo per le pratiche 'Terrana Puleri' e 'Sala' e sulla necessità di dimostrare che la domanda proposta avesse un oggetto almeno in parte diverso da quello già coperto dai giudicati. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del comune alle spese e con il rilievo del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo che denuncia omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile se non consente di verificare, mediante puntuale richiamo degli atti, che la domanda era effettivamente stata proposta e coltivata nei gradi di merito

  • art. 35 l. n. 865/1971

    è richiamato dal ricorrente come fonte del criterio di copertura dei costi di acquisizione delle aree nelle procedure di edilizia popolare, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità della censura

  • artt. 1298 e 1299 c.c.

    sono evocati dal ricorrente come base dell'azione di regresso tra condebitori, ma la censura è dichiarata inammissibile senza esame del merito

  • art. 2055 c.c., commi 2 e 3

    richiamato nel ragionamento della sentenza d'appello quale criterio di riparto interno tra corresponsabili solidali, previa concreta individuazione e quantificazione delle rispettive responsabilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe questioni o domande non chiaramente evincibili dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non soddisfa l'onere di autosufficienza, indicando puntualmente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull'esistenza di un giudicato preclusivo, il ricorrente deve allegare e dimostrare che la domanda azionata ha oggetto diverso, almeno in parte, da quello coperto dal giudicato.
  • In presenza di corresponsabilità solidale per danni connessi a procedure espropriative, il riparto interno dell'onere economico richiede la verifica concreta delle rispettive responsabilità e del contenuto della convenzione regolatrice, secondo i criteri legali applicabili.
  • La deduzione di un diritto al rimborso o al regresso fondato su convenzione e legge deve essere specificamente costruita e allegata, poiché la mera invocazione di una diversa qualificazione giuridica non supera, di per sé, le preclusioni processuali o il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneObbligazioni solidali
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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