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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro n. 265/2024 del 27.3.2024;

Giustizia amministrativa202500614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 265/2024 del 27 marzo 2024, con la quale era stata ordinata in suo favore l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza, e ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La disposizione costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata e del decorso del termine dilatorio concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin d'ora un commissario ad acta, condizionandone l'intervento al perdurare dell'inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega e attribuzione dei compiti necessari all'adozione degli atti contabili occorrenti per l'adempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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