Ordinanza n. 243/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del bando della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri e delle R.S.A. degli enti sanitari regionali, del disciplinare, del capitolato e dell’Allegato “D” del lotto 2, nelle parti di interesse; - degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi inclusi la determina di indizione n. 38 del 22.5.2026 ed il verbale di seduta della commissione tecnica prot. n. 554984 del 24.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato e Allegato D del lotto 2, nonché gli atti presupposti e connessi della procedura di gara
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri e delle RSA degli enti sanitari regionali, limitatamente alle parti riguardanti il lotto 2. Ha dedotto l'impossibilità di formulare un'offerta economicamente sostenibile, in ragione dell'obbligo di applicare la clausola sociale prevista dall'art. 11 del capitolato e della sottostima del costo annuale della manodopera, quantificato dalla stazione appaltante in 353.000 euro. In particolare, la ricorrente ha contestato l'omessa considerazione di quattro o cinque lavoratori nell'elenco del personale, rilevando che presso Villa Scassi sarebbero impiegati sei addetti anziché 3,52, presso l'Ospedale Evangelico Internazionale tre anziché due e presso l'Ospedale Galliera e l'I.R.C.C.S. Gaslini complessivamente sei addetti anziché cinque. Dagli atti è emerso, tuttavia, che la pretermissione del personale potrebbe essere riconducibile, quanto all'Ospedale Galliera e all'Istituto Gaslini, a un errore della stessa ricorrente nella compilazione dell'elenco trasmesso alla ATS Liguria; quanto a Villa Scassi, alla determinazione del numero degli addetti sulla base di una stima presuntiva anziché di una ricognizione effettiva; quanto all'Ospedale Evangelico, alla presenza di operai che lavorano in più sedi, oltre ai due dipendenti fissi.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha rilevato la necessità, nella fase cautelare, di acquisire dalla ricorrente un elenco analitico del personale addetto alla gestione delle camere mortuarie nei presidi compresi nel lotto 2, con indicazione della sede lavorativa, del numero di matricola, del tipo di rapporto, del monte ore settimanale, della data di assunzione, del CCNL applicato, della qualifica e del livello contrattuale, dell'eventuale appartenenza a categorie svantaggiate, delle indennità aggiuntive e del costo annuo. Poiché il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 17 luglio 2026, il Tribunale ha ordinato il deposito dell'elenco entro il 14 luglio 2026 e ha sospeso interinalmente gli atti impugnati fino alla successiva camera di consiglio del 22 luglio 2026, fissata per il prosieguo della fase cautelare. La pronuncia è quindi istruttoria e interinale, senza decisione definitiva sulla fondatezza delle censure.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della sospensione interinale degli atti impugnati.
art. 11 del capitolato
Prevede la clausola sociale la cui applicazione è posta dalla ricorrente a fondamento della contestazione della sostenibilità dell'offerta e della quantificazione del costo della manodopera.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la contestazione della sostenibilità dell'offerta dipende dalla corretta individuazione del personale soggetto a clausola sociale e dagli effettivi costi del lavoro, il giudice può disporre l'acquisizione di un elenco analitico degli addetti e dei relativi elementi contrattuali ed economici prima di decidere definitivamente sulla domanda cautelare.
- Se il termine per la presentazione delle offerte è imminente e l'eventuale prosecuzione della gara può incidere sull'utilità della tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli atti impugnati fino alla camera di consiglio fissata per il prosieguo della fase cautelare.
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