Cassazione Civile, Ordinanza n. 36070/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il consorzio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della quota di spese consortili asseritamente dovuta dall’acquirente di un immobile compreso in un intervento edilizio. In primo grado l’opposizione era stata accolta e il decreto revocato; in appello il consorzio aveva censurato la decisione sostenendo, da un lato, che lo statuto e l’atto istitutivo prevedevano il trasferimento della quota consortile all’acquirente dell’unità immobiliare e, dall’altro, che il giudice di merito aveva errato nel negare l’esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Avverso la sentenza di appello il consorzio proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’atto istitutivo e del verbale assembleare del 18 settembre 2013, per avere escluso la qualità di consorziato dell’acquirente in mancanza di cessione espressa e di delibera di ammissione; e violazione dell’art. 2041 c.c. per motivazione ritenuta apparente nel negare la domanda sussidiaria. La parte resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del consorzio, poiché non risultava prodotta la delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione richiesta dallo statuto per agire in giudizio tramite il presidente.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità. Ha rilevato che, secondo lo statuto del consorzio, le decisioni relative alla gestione e all’azione in giudizio dovevano essere assunte dal consiglio di amministrazione con apposita delibera; tale delibera non risultava né richiamata nella procura speciale né allegata o prodotta nel ricorso, né successivamente. La mancanza della delibera ha comportato carenza di legittimazione/capacità processuale dell’ente e quindi l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Conseguentemente la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ha condannato il consorzio al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 statuto del consorzio
"le spese di funzionamento generale e quelle per la esecuzione delle opere e per la manutenzione delle aree destinate all’uso pubblico saranno a carico dei partecipanti in proporzione alla loro partecipazione"
prevede la ripartizione delle spese tra i partecipanti al consorzio in proporzione alla quota di partecipazione.
art. 8 statuto del consorzio
richiamato dal ricorrente come disposizione che indica le formalità per l’acquisizione della qualità di consorziato.
art. 9 statuto del consorzio
richiamato dal ricorrente come disposizione che richiede atti formali per il subentro nella partecipazione consortile.
art. 10 statuto del consorzio
secondo la prospettazione del ricorrente individua nel cedente, o nel suo dante causa, il soggetto obbligato al pagamento delle spese se non vi sia valido subentro del cessionario.
art. 15 statuto del consorzio
"Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, senza eccezione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili"
la Corte vi collega la necessità di una delibera del consiglio di amministrazione per autorizzare l’agire o il resistere in giudizio del presidente.
art. 18 Cost.
la partecipazione al consorzio volontario richiede una valida manifestazione di volontà, a tutela del diritto di non associazione.
art. 2041 c.c.
l’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non è esperibile se non sia dimostrata l’assenza di altro titolo o di altri soggetti obbligati.
art. 366 n. 6 c.p.c.
la mancata allegazione/prodizione della delibera autorizzativa rileva anche sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso.
art. 373 c.p.c.
richiamato per affermare che la delibera autorizzativa poteva essere prodotta successivamente, ma non nel caso in esame perché mai prodotta.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei consorzi volontari tra proprietari di immobili, l’adesione o il subentro dell’acquirente non si presume: deve risultare da una valida manifestazione di volontà conforme alle forme previste dallo statuto, a tutela del diritto di non associazione.
- Se lo statuto di un ente collettivo richiede una delibera autorizzativa per agire o resistere in giudizio, tale delibera integra la capacità processuale dell’ente; la sua mancata allegazione o produzione determina l’inefficacia degli atti processuali compiuti dal legale rappresentante e l’inammissibilità del ricorso.
- La delibera autorizzativa richiesta dallo statuto può, in astratto, intervenire anche successivamente alla proposizione del giudizio, ma non sana la carenza quando i giudici di merito abbiano già rilevato e deciso sulla mancanza del presupposto processuale.
- L’azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria: chi la invoca deve dimostrare l’assenza di altro titolo utile e l’impossibilità di soddisfazione verso soggetti obbligati diversi; in mancanza, la domanda non è proponibile.
- In sede di ricorso per cassazione, la mancata indicazione e produzione del documento decisivo posto a fondamento della legittimazione processuale integra anche un difetto di autosufficienza del ricorso.
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