Cassazione Penale, Sentenza n. 43188/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato associativo di stampo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.). I ricorsi deducevano: 1) carenza e contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore De Carlo e assenza di riscontri probatori; 2) erronea valutazione dell'attività di 'accompagnamento' come indizio di appartenenza all'associazione, trattandosi di fatti insufficienti a dimostrare una partecipazione effettiva; 3) rilievo indebito attribuito a modeste forme di sostegno economico verso familiari dei detenuti; 4) irrilevanza delle conversazioni ipotetiche sull'evasione di Crupi; 5) le dichiarazioni relative all'omicidio Catalano rileverebbero al più un favoreggiamento personale verso singoli e non la prova di intraneità; 6) mancata indicazione di esigenze cautelari concrete e attuali, posto che non si contestava un "reato fine" specifico.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale del riesame e ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria: elementi considerati decisivi includono le dichiarazioni del collaboratore De Carlo (confermate da riscontri fattuali), ripetuti controlli che mostrano la vicinanza tra Cangemi e il sodale Corso (anche con riferimenti all'attività lavorativa in imprese riconducibili al clan), contatti e rimproveri da parte del boss Utano dopo la scarcerazione, più episodi di "accompagnamento" a incontri ritenuti riservati e funzionali a decisioni interne (tra cui discussioni sul ruolo di Catalano), la partecipazione attiva a conversazioni su un'eventuale evasione con elicottero e il coinvolgimento nelle dinamiche connesse all'omicidio di Catalano nonché i riferimenti a pagamenti e tentativi di ottenere permessi lavorativi per detenuti. Ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, anche alla luce del regime presuntivo previsto per i reati di mafia (art. 275, comma 3, c.p.p.), con la misura carceraria ritenuta necessaria per recidere i legami con l'ambiente criminale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (partecipazione a incontri riservati, contributi materiali e ruoli organizzativi) fossero idonei a configurare una partecipazione all'associazione di stampo mafioso
art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (dispregio presuntivo in materia di misure cautelari)
Applicazione del regime presuntivo relativo alle esigenze cautelari per i delitti di mafia: la Corte ha considerato rafforzata la presunzione di necessità della misura cautelare carceraria per interrompere i legami con il sodalizio
art. 384 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile scriminante per alcune dichiarazioni, ma la Corte non ha condiviso che dalle divergenze emerse emergesse una scriminante tale da escludere rilevanza indiziaria ai fini associativi
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per la sintesi motivazionale dei ricorsi; la Corte ha proceduto alla sintesi dei motivi ai sensi di questa disposizione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (esecuzione dei provvedimenti relativi alle sanzioni pecuniarie)
Massime di principio
- In procedimenti per associazione mafiosa le dichiarazioni di collaboratori acquisiscono valore se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, controlli, legami economici): la valutazione è globale e non si esclude per il solo fatto di contraddizioni parziali
- La presenza ripetuta e il ruolo attivo in incontri ritenuti riservati alla gestione delle dinamiche interne (es. accompagnamenti ai colloqui, discussioni su nomine e strategie) possono costituire indizi forti di "intraneità" anche se singoli gesti isolati non basterebbero
- Le azioni di supporto materiale a familiari di affiliati e i rapporti economici o lavorativi riconducibili al gruppo possono essere valutati come elementi indicativi di partecipazione se inseriti in un contesto di relazioni consolidate
- Per la misura cautelare, quando opera il regime presuntivo previsto per i reati di mafia, il giudice valuta la necessità della custodia anche alla luce della necessita di interrompere i legami del soggetto con l'organizzazione e della sua inaffidabilità rispetto a misure meno afflittive
- Per la difesa la strategia utile consiste nel dimostrare l'assenza di contributi specifici e materiali all'attività del sodalizio, l'esistenza di spiegazioni alternative per i contatti (es. rapporti di lavoro), la mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni dei collaboratori e la concreta fattibilità di misure cautelari meno afflittive
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