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Sentenza

Sentenza n. 12470/2026 - Roma, Sezione 2

Per l'accertamento – previa tutela cautelare – dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Sede Diplomatica a Islamabad sulla richiesta di appuntamento del ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto per motivi di studio e concludere il relativo procedimento amministrativo.

Giustizia amministrativa202512963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto e sulla successiva conclusione del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione diplomatica e l'ordine di fissare un appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio, nonché di istruire e concludere il relativo procedimento. Nelle more del giudizio l'amministrazione ha fissato l'appuntamento e il ricorrente ha presentato la domanda di visto in occasione dello stesso. L'amministrazione ha quindi eccepito che le pretese erano state soddisfatte e, comunque, che la domanda relativa alla conclusione del procedimento era inammissibile, poiché al momento della proposizione del ricorso non era ancora decorso il termine per la conclusione del procedimento e la domanda di visto non era stata neppure depositata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla fissazione dell'appuntamento per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'appuntamento era stato fissato dall'amministrazione nelle more del giudizio. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., l'azione avverso il silenzio può essere proposta soltanto dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento o negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso concreto, al momento del deposito del ricorso il procedimento istruttorio non era ancora iniziato, poiché la domanda di visto è stata presentata solo in occasione dell'appuntamento successivamente fissato; pertanto non era decorso il termine per provvedere. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, c.p.a.

    Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge

    L'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere è ammissibile solo dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, salvo gli altri casi previsti dalla legge; non è proponibile prima ancora della presentazione dell'istanza amministrativa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adempie all'obbligo provvisorio oggetto della domanda, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla fissazione dell'appuntamento.
  • L'azione prevista dall'art. 31, comma 1, c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere presuppone la scadenza del termine per la conclusione del procedimento; se al momento del ricorso l'istanza amministrativa non è stata ancora presentata, il termine non può ritenersi decorso e la domanda è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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