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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 258/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.07.2024.

Giustizia amministrativa202501655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 luglio 2024. La sentenza presupposta è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 novembre 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di novanta giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata definitività del giudicato e la previa decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva su istanza dell'interessato e entro un termine prefissato.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente dell'ufficio amministrativo competente oppure un funzionario da questi delegato, con possibilità di subdelega secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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