Cassazione Penale, Sentenza n. 1746/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero impugna l'annullamento disposto dal Tribunale della libertà dell'ordinanza del GIP (15/02/2021) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che le condotte contestate (gestione irregolare di un impianto di produzione di digestato/energia, ricezione e uso di "pollina", impiego di "farinaccio", estrazione di nocciolino senza piani agronomici, spargimento di liquami, dichiarazioni mendaci al GSE, e una fattispecie associativa) dovrebbero essere inquadrate nella normativa sui rifiuti e come violazioni sistematiche e non occasionali. Lamenta travisamento dei fatti e mancato riconoscimento del carattere illegale delle materie usate e delle operazioni compiute.
La decisione
La Corte (sezione competente) ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria circa la configurazione astratta del reato e le esigenze cautelari, sicché non sussisteva una "violazione di legge" censurabile ai sensi dell'art. 325 c.p.p.. La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorso del PM si limitava a una rilettura fattuale e a una valutazione di merito (approccio parcellizzato/atomistico) non consentita in sede di cassazione per misure cautelari reali, e che le esigenze cautelari indicate erano riferite a condotte risalenti e quindi non attuali, rendendo il gravame aspecifico. Conseguentemente l'ordinanza di annullamento del Tribunale della libertà resta efficace e non viene riformata.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p., comma 1
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione in materia di riesame di misure cautelari reali alle ipotesi di violazione di legge (es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente); non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito fattuali
art. 606 c.p.p., lett. e)
I profili di illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione attengono a specifico motivo di impugnazione previsto dall'art. 606 c.p.p., non al rimedio ex art. 325 c.p.p.; la Corte ricorda la netta distinzione tra vizio di legge e valutazioni di merito
articolo 185 del testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006)
Secondo il ricorrente, include tra i rifiuti i sottoprodotti di origine animale destinati a impianti di biogas/compostaggio se non correttamente documentati; la Corte ha considerato però la contestazione inquadrata nel contesto fattuale valutato dal Tribunale del riesame
Regolamento (CE) 1069/2009, articolo 23
Per il ricorrente la mancanza del riconoscimento formale dell'impianto destinatario farebbe venir meno l'utilizzo legale del sottoprodotto, ricondurlo alla qualifica di rifiuto; la Corte ha ritenuto però che tali rilievi costituiscano valutazioni di fatto non rimediabili in cassazione per vizio di legge
D.M. 5046/2006
Riguarda il piano di utilizzazione agronomica: la sua assenza, secondo il PM, qualificherebbe il nocciolino come rifiuto; la questione è stata trattata come profilo fattuale nell'ambito del riesame
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico 9 settembre 2013
Richiamata difensivamente per sostenere che variazioni delle matrici in ingresso sono considerate non sostanziali; la Corte ha rilevato che tale elemento e altre risultanze processuali sono parte della valutazione fattuale del Tribunale del riesame
Giurisprudenza (SSUU, sent. n. 5876/2004; Sez. 5, sent. n. 35532/2010)
Richiamata a supporto del principio che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali può censurare solo violazioni di legge rilevabili dai motivi ammessi e non la semplice rivalutazione di elementi di fatto
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammissibile solo per specifiche "violazioni di legge" (es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente); non è mezzo per rimettere in discussione valutazioni di fatto del giudice del riesame
- Le contestazioni che implichino una diversa valutazione probatoria o una rivalutazione complessiva degli elementi (ricostruzione "parcellizzata" o di merito) devono essere proposte nei gradi e nei modi previsti, non tramite artifizi procedurali in cassazione
- Per sostenere la permanenza delle esigenze cautelari occorre dimostrare la contemporaneità/attualità del rischio o della pericolosità: riferirsi esclusivamente a condotte passate, concluse o risalenti indebolisce la richiesta cautelare
- Documenti amministrativi o tecnici (note ministeriali, archiviazioni di procedimenti paralleli, consulenze di parte, atti amministrativi) possono sostenere la difesa ma, se producono una diversa lettura dei fatti, costituiscono profili di merito non idonei a fondare ricorso per cassazione per violazione di legge
- Quando si impugnano decisioni che ricostruiscono fatti complessi (es. qualificazione come rifiuto di materiali di origine agricola), è necessario in sede di impugnazione mostrare specifici vizi formali o processuali della motivazione, e non soltanto dedurne la diversa qualificazione giuridica dei fatti
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