Cassazione Penale, Sentenza n. 37664/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione, articolata in tre motivi: 1) censura di illegittima applicazione dell'art.4 lett. c) e art.1 lett. a) del d.lgs. n.159/2011 alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU; 2) contestazione della qualificazione come soggetto 'abitualmente' dedito a traffici delittuosi e della mancanza di prova che i reati abbiano generato profitti significativi o costituito fonte principale di reddito (si censurano la brevità temporale delle condotte, il riconoscimento della continuazione e l'assenza di denaro sequestrato); 3) doglianza sulla incompatibilità tra l'applicazione della misura e la detenzione per pena superiore a quattro anni, con richiesta di sospensione automatica della misura e sua rivalutazione al termine della pena ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione basata sull'art.1 lett. b) del d.lgs. 159/2011 (soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) nonostante un refuso formale nel richiamo all'art.1 lett. a). Ha confermato che, per le misure fondate sulla pericolosità generica, devono emergere tre requisiti ancorati a concreti elementi di fatto: a) abitualità delle condotte in un arco temporale significativo; b) produzione di profitti derivanti dai delitti; c) che tali profitti costituiscano l'unica o una componente rilevante del reddito. Nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la pericolosità sulla base delle due condanne per reati di cessione e detenzione di stupefacenti, della giovane età, dell'assenza di lavoro, dei ripetuti contatti con pregiudicati, dell'acquisto di mezzi di valore e della sproporzione fra disponibilità e quadro reddituale familiare. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile nella parte in cui invoca una rivalutazione dei fatti (ricorso in cassazione ammesso solo per violazione di legge secondo art.10 d.lgs. 159/2011). Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: non sussiste incompatibilità tra detenzione e applicazione della sorveglianza speciale, la misura può essere sospesa durante la carcerazione e deve essere rinnovamente valutata al momento dell'esecuzione, secondo i principi richiamati dalla Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art.1 lett. a), art.1 lett. b), art.4 lett. c), art.10, art.14 co.2-ter, art.15, art.17
La Corte ha applicato l'art.1 lett. b) per la pericolosità generica richiedendo i tre requisiti (abitualità in arco significativo, lucrogenicità e rilevanza dei proventi nel reddito). L'art.10 limita il ricorso per cassazione a violazioni di legge. Art.15 va interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale: la misura sospesa per detenzione richiede una nuova valutazione della persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione
Codice di procedura penale
Parametro procedurale invocato dal ricorrente per dedurre violazione e erronea applicazione della legge penale; la Corte ha valutato che molte censure erano in realtà ricostruzioni di fatto non sindacabili in cassazione se non per violazione di legge
Corte costituzionale, sentenza n.24 del 2019
Ha chiarito che la locuzione relativa a chi vive abitualmente dei proventi illeciti può essere interpretata richiedendo l'individuazione di categorie di reato (types of behaviour), consentendo così la legittimità costituzionale dell'art.1 lett. b) e la necessità di ancorare la misura a elementi di fatto specifici
Corte costituzionale, sentenza n.291 del 2013
Ha dichiarato illegittimo l'art.15 nella parte che non prevedeva la necessità di una valutazione sulla persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura sospesa per carcerazione; impone quindi una rivalutazione della pericolosità prima della ripresa della misura
Corte EDU, pronuncia De Tommaso c. Italia
sentenza De Tommaso c. Italia (Corte EDU)
Ha indicato l'esigenza di individuare tipi di comportamento o categorie di reato alla base delle misure di prevenzione personali, richiamata dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione per giustificare la precisione della motivazione
Massime di principio
- Per l'applicazione della sorveglianza speciale per pericolosità generica ai sensi dell'art.1 lett. b) d.lgs. 159/2011 occorrono tre requisiti: abitualità delle condotte in un arco temporale significativo, produzione di profitti dai reati e incidenza di tali proventi sul reddito del soggetto; tali requisiti devono essere ancorati a elementi di fatto adeguatamente motivati
- Due condanne ravvicinate per reati di spaccio non sono automaticamente "isolati gesti" se integrate da indici sommari quali assenza di lavoro, spese o acquisti incompatibili con il reddito dichiarato, ripetuti contatti con pregiudicati e possesso di mezzi di valore: la valutazione è complessiva e può reggere anche con elementi indiziari
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione estesa delle prove e del giudizio di fatto: le doglianze devono essere incentrate su violazioni di legge o su vizi formali della motivazione per essere ammissibili
- La misura può essere applicata anche se il soggetto è detenuto per pena superiore a quattro anni, ma la sua esecuzione resta sospesa e la persistenza della pericolosità deve essere verificata al momento della ripresa per rispettare la funzione rieducativa e i principi indicati dalla Corte costituzionale
- Un riferimento formale a una diversa lettera normativa (refuso) non invalida la decisione se la motivazione dimostra che la tutela è stata basata sulla norma corretta e sui requisiti richiesti
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