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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04276/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta ad accertare e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance di essere promosso a dirigente. Il lavoratore sosteneva di non essere stato inserito, dalle società datrici, nel percorso valutativo per la qualifica dirigenziale dal 1986 al 1° luglio 2010, né di essere stato valutato nei suoi titoli, in violazione dei criteri di correttezza e buona fede e di un accordo sindacale poi recepito dal CCNL. In appello la domanda era stata già respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1175 e 1375 c.c., nonché dell'accordo sindacale del 21 ottobre 1986 e del CCNL, sostenendo che le società avrebbero dovuto dimostrare di avere seguito una procedura selettiva oggettiva e predeterminata e che, una volta provato il possesso dei requisiti, sarebbe maturata una concreta possibilità di promozione; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in relazione ai criteri di accesso alla dirigenza nel pubblico impiego allargato, lamentando in sostanza che mancasse la prova, da parte datoriale, di una procedura concorsuale predeterminata e che fosse impossibile quantificare la probabilità di promozione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto al risarcimento per perdita di chance. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, in tema di perdita di chance di promozione, grava sul dipendente l'onere di allegare e provare, sia pure presuntivamente, il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e il danno, cioè la concreta probabilità di conseguire la qualifica superiore. Tale onere non si sposta sul datore di lavoro neppure se sia dedotto un totale inadempimento nella selezione. La Corte ha inoltre osservato che la misura percentuale della chance non è decisiva, ma deve comunque essere provata la serietà e apprezzabilità della possibilità perduta. Poiché la corte territoriale aveva accertato difetto di allegazione e prova del lavoratore con motivazione congrua, la censura non poteva trovare accoglimento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova: il lavoratore doveva provare i presupposti della perdita di chance e il nesso causale con l'inadempimento datoriale.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro e nelle procedure valutative.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto e nell'obbligo di organizzare procedure selettive.

  • art. 1218 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di responsabilità contrattuale per l'asserita inosservanza delle regole di accesso alla dirigenza; la Corte non ne ha mutato il regime probatorio a favore del lavoratore.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il danno contrattuale risarcibile; la Corte ribadisce che il danno da perdita di chance richiede prova della probabilità seria e apprezzabile di conseguire il bene.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato solo per dare conto del deposito delle memorie nella fase camerale.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini della declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno da perdita di chance di promozione, il dipendente deve allegare e provare, anche in via presuntiva, la concreta probabilità di conseguire la qualifica superiore e il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e la chance perduta.
  • L'eventuale totale inadempimento del datore di lavoro nell'attivazione o conclusione di procedure selettive non elimina l'onere probatorio gravante sul lavoratore che agisce per il risarcimento.
  • La perdita di chance è risarcibile solo se la possibilità di conseguire il risultato sperato sia seria e apprezzabile; non è sufficiente la mera astratta possibilità o l'indicazione della sua misura percentuale senza adeguata prova fattuale.
  • Quando il giudice di merito accerti il difetto di allegazione e di prova sulla concreta probabilità del risultato favorevole, tale valutazione di fatto, se congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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