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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 600/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Conti relativamente ai periodi di custodia cautelare (5/3/2012-21/4/2012; 26/10/2012-21/12/2012) e successivi arresti domiciliari; il ricorrente contestava la valutazione cautelare dei medesimi elementi documentali (in particolare i S.A.L.), deducendo che l'assoluzione dimostrava l'erronea valutazione delle prove in sede cautelare e che non sussisteva una sua colpa grave ostativa all'indennizzo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente effettuato un autonomo apprezzamento dei fatti e ha adeguatamente motivato la sussistenza di comportamenti del Conti riconducibili a colpa grave (omesse documentazioni alla Commissione di Vigilanza, ambiguità sulla qualificazione dell'opera, S.A.L. inattendibili, mancata tenuta della contabilità di cantiere) che hanno creato un'apparenza di responsabilità penale e hanno avuto efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare. Perciò è stata esclusa la riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente è stato anche condannato alle spese e al rimborso liquidato in euro 1.000 a favore del Ministero

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata dalla Corte come norma che esclude il diritto all'indennizzo quando il detenuto abbia dato causa alla restrizione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve compiere un autonomo e completo esame dei comportamenti del richiedente

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2

    Citando la disciplina fiscale del valore normale per la valorizzazione delle permute; nella ricostruzione fattuale è stato richiamato per descrivere le valutazioni economico-tributarie sui corrispettivi, senza però costituire il fondamento decisivo della pronuncia sulla riparazione

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'istituto della riparazione richiede di valutare l'eventuale contributo causale della condotta dell'indagato alla misura; autorizza l'esclusione dall'indennizzo per chi abbia contribuito con la propria condotta alla restrizione

  • Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    Richiamata per il principio che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza di un illecito penale, dando luogo alla detenzione

  • Sez. 4, sent. n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)

    Richiamata per sottolineare l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di merito e l'uso di parametri di valutazione differenti

  • Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008 (Lafranceschina)

    Richiamata per il principio che, nei reati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia mostrata consapevole dell'attività criminale altrui o contigua ad essa, ai fini dell'esclusione dall'indennizzo

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta ex ante se la condotta dell'indagato ha creato l'apparenza di responsabilità tale da giustificare la custodia cautelare
  • La sussistenza di un dolo non è necessaria per escludere l'indennizzo: è sufficiente una colpa grave, consistente in macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, che abbia avuto efficacia sinergica nell'adozione o nel mantenimento della misura cautelare
  • Comportamenti omissivi o gestionali (es. mancata trasmissione di documentazione rilevante, tenuta inadeguata della contabilità, S.A.L. inattendibili) possono ostare al riconoscimento della riparazione anche se non costituiscono di per sé reato
  • La natura privatistica di documenti o rapporti contrattuali non esclude che, se le informazioni fornite rilevano e inducono l'autorità a ritenere probabile la commissione di reati, possano contribuire a far perdere lo status di "vittima" ai fini della riparazione
  • Per chi si trovi in posizione analoga: conservare e rendere accessibile tutta la documentazione tecnica e contabile, cooperare con gli organi di vigilanza, evitare ambiguità nella qualificazione giuridica degli atti e rispondere tempestivamente a richieste istruttorie per ridurre il rischio che omissioni o informazioni parziali siano interpretate come colposa negligenza

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