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Sentenza

Sentenza del 14/10/2020 n. 22158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento TARSU per l'anno 2007 (Euro 43.562,74). La societa' contestava: a) carenza di motivazione della cartella; b) illegittimita' della Delibera Comunale n. 42/2007 che aveva fissato una tariffa per gli esercizi alberghieri molto piu' elevata rispetto a quella per le civili abitazioni, in violazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 68; c) diritto a riduzioni per l'esercizio stagionale dell'attivita'.

La decisione

La CTR di Cagliari aveva accolto l'appello della societa', disapplicando la Delibera comunale n. 42/2007 per ingiustificata disparita' di trattamento e omessa motivazione e aveva dichiarato illegittima la pretesa impositiva. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il quarto motivo di ricorso del Comune (violazione di legge nella valutazione dell'obbligo motivazionale), ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della societa'. La Corte ha ritenuto che i Comuni dispongono di ampia discrezionalita' nella classificazione e nella determinazione delle tariffe TARSU (distinguendo legittimamente alberghi e abitazioni senza obbligo di specificare le ragioni della quantificazione), ha confermato che l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni (es. per non producibilita' di rifiuti) grava sul contribuente, e ha altresi' rigettato i motivi incidentali del contribuente. Sono state compensate le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente al pagamento delle spese di legittimita'.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68

    1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri

    La norma richiede che il regolamento comunale classifichi le categorie in funzione della potenzialita' di rifiuti; tuttavia i Comuni hanno ampia discrezionalita' nella determinazione delle tariffe e nella distinzione tra categorie (es. alberghi vs abitazioni) senza obbligo di fornire una motivazione analitica della quantificazione tariffaria.

  • Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62

    Stabilisce il presupposto dell'imposta (occupazione o detenzione di locali e aree) e le esenzioni; la Corte sottolinea che le esenzioni non sono automatiche e spettano a chi le invoca, che deve fornire prova oggettiva e documentale per superare la presunzione di produttivita' di rifiuti.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 5

    Consente alle commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, di non applicarlo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio (disapplicazione incidentale).

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    Riferita rispetto all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e alla completezza delle informazioni; nella vicenda la cartella e' stata ritenuta contenere le informazioni essenziali per consentire il contraddittorio.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Richiami alle garanzie del contribuente e alla necessita' di motivazione e trasparenza degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione formale contenuta nella cartella impugnata.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater

    Riferito alla sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; la Corte ha dato atto della relativa applicazione.

Massime di principio

  • I comuni hanno ampia discrezionalita' nella classificazione delle categorie ai fini TARSU/TARI e possono legittimamente distinguere alberghi da civili abitazioni e applicare tariffe significativamente diverse senza dover fornire una motivazione analitica della quantificazione.
  • Il giudice tributario puo' disapplicare incidentemente regolamenti o atti generali impugnati in sede tributaria se li ritiene illegittimi, nei limiti e per l'oggetto della controversia, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992.
  • L'onere di provare l'esenzione o la non producibilita' di rifiuti grava sul contribuente: tali circostanze devono essere dedotte e documentate nella denuncia o nella variazione e riscontrabili con elementi oggettivi.
  • Il carattere stagionale dell'attivita' non determina automaticamente il diritto a riduzioni tariffarie: eventuali agevolazioni spettano solo se previste dal regolamento comunale o documentate dal contribuente.
  • Una cartella di pagamento e' valida se fornisce le informazioni necessarie sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tanto da consentire al contribuente di difendersi; l'assenza di motivazione analitica della differenziazione tariffaria non e' di per se' illegittima quando la normativa riconosce la discrezionalita' comunale.

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