Ordinanza n. 1891/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, a) del provvedimento prot. n. 3190 del 16/01/2026 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, con il quale si respinge l’istanza presentata dall'Agente della Polizia di Stato -OMISSIS-, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di -OMISSIS- (RM), volta ad ottenere l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (CE); b) della nota prot. n. 73963 dell’11/11/2025, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, con la quale è stato comunicato al dipendente -OMISSIS- il preavviso di rigetto in merito alla richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sulla base della seguente motivazione “Nel caso di specie, la valutazione delle esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati dalla richiesta di assegnazione, in relazione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambito di rispettiva competenza, orientano quest’ufficio ad adottare un provvedimento di diniego”; c) del parere, ignoti data e numero, contrario all’accoglimento dell’istanza presentata dall'Agente della Polizia di Stato -OMISSIS-, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di -OMISSIS- (RM), volta ad ottenere l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (CE), espresso dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria di Roma; d) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, connesso preavviso di rigetto e parere contrario dell'amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea presso un Commissariato di pubblica sicurezza, deducendo l'illegittimità della valutazione amministrativa delle esigenze funzionali e di servizio. In particolare, dalla motivazione del provvedimento emergeva una comparazione generica tra il personale presente nella sede di attuale servizio e quello della sede richiesta, senza l'indicazione delle effettive scoperture di organico nelle due sedi con riferimento allo specifico ruolo dell'interessato. Il ricorrente contestava inoltre l'omessa considerazione delle mansioni concretamente svolte, della loro eventuale difficile sostituibilità e delle misure organizzative adottabili per fronteggiare le esigenze di servizio, nonché l'insufficienza del richiamo alla sua astratta impiegabilità in una pluralità di servizi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari perché il diniego non esplicitava le rispettive ed effettive scoperture di organico delle sedi interessate in relazione allo specifico ruolo del ricorrente; inoltre, non indicava le mansioni da lui svolte che ne avrebbero reso difficoltosa la sostituzione né valutava le possibili misure organizzative per sopperire alla sua assenza. Il mero riferimento alla possibilità di impiegare l'agente in una pluralità di servizi non è stato ritenuto sufficiente. L'amministrazione dovrà riesaminare la posizione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, tenendo conto delle effettive scoperture, con particolare riguardo alla carenza di organico nel ruolo del ricorrente presso la sede richiesta, e potendo individuare anche una sede limitrofa caratterizzata da maggiore scopertura. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di assegnazione temporanea; la valutazione amministrativa deve confrontarsi concretamente con le esigenze organizzative e di servizio delle sedi coinvolte, attraverso una motivazione specifica e non meramente generica.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
Consiglio di Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 686
È richiamato quale precedente secondo cui la valutazione dell'assegnazione temporanea deve considerare le specifiche mansioni del dipendente, la sua sostituibilità e le misure organizzative alternative.
Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527
È richiamato a sostegno dell'esigenza di una motivazione concreta sulle mansioni svolte, sulla sostituibilità del dipendente e sulle possibili soluzioni organizzative.
Massime di principio
- Nel decidere una richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l'amministrazione deve motivare in modo concreto la comparazione tra le esigenze familiari dell'interessato e le esigenze funzionali e di servizio delle sedi coinvolte.
- Il diniego di assegnazione temporanea non può fondarsi su un generico richiamo alle scoperture di organico: deve indicare le effettive scoperture delle sedi di provenienza e di destinazione, con riferimento allo specifico ruolo ricoperto dal dipendente.
- La motivazione deve esaminare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, spiegare se e perché egli sia difficilmente sostituibile e valutare le misure organizzative eventualmente adottabili per sopperire alla sua assenza.
- Il riferimento alla mera impiegabilità del dipendente in una pluralità di servizi non è, da solo, sufficiente a giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea.
- In sede cautelare, quando il diniego presenta tali carenze motivazionali e istruttorie, il giudice può accordare la tutela ai fini del riesame, prescrivendo all'amministrazione i profili concreti da rivalutare e indicando anche la possibilità di considerare sedi limitrofe con maggiore scopertura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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