Sentenza n. 1374/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - dei provvedimenti n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del provvedimento del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente; - nonché tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi, successivi e collegati, e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dall’esponente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e gli atti presupposti relativi all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni corrispondenti alla retribuzione e agli altri emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo che la sospensione fosse stata disposta senza che gli fosse stata notificata la successiva comunicazione con cui l'Amministrazione gli avrebbe assegnato tre giorni per trasmettere la certificazione dell'avvenuta vaccinazione; ha inoltre rilevato di avere presentato richiesta di vaccinazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere e violazione degli artt. 877, 895, 920 e 893 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che la sospensione avesse natura sostanzialmente disciplinare e costituisse una nuova sanzione di stato non prevista dal codice dell'ordinamento militare, adottata da un organo incompetente. Con il terzo motivo ha prospettato il contrasto della disciplina dell'obbligo vaccinale e della sospensione della retribuzione con gli artt. 3 e 36 Cost., lamentando una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori sottoposti ad altre sospensioni disciplinari e la lesione del diritto a una retribuzione sufficiente. L'Amministrazione ha chiesto tardivamente la rimessione in termini per il deposito documentale, sostenendo di avere depositato gli atti in un diverso fascicolo telematico.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'istanza del Ministero di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., perché non era stata documentata e dagli accertamenti della segreteria risultava che il deposito era stato respinto dal sistema informativo per l'inesistenza del diverso numero di registro indicato. L'errore non era quindi scusabile, anche perché la difesa non aveva verificato il fascicolo telematico per un lungo periodo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: la mancata trasmissione della comunicazione relativa al termine di tre giorni costituiva, nelle circostanze concrete, una carenza meramente formale, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di essersi vaccinato né che, se avesse ricevuto la comunicazione, sarebbe stato in grado di documentare l'adempimento. Il ricorrente non aveva inoltre contestato autonomamente la decorrenza della sospensione dal 1° gennaio 2022. Il secondo motivo è stato respinto perché la sospensione prevista dall'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 non ha natura disciplinare o sanzionatoria: essa costituisce conseguenza legale dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, con conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari, mentre per il periodo di mancata prestazione non sono dovuti retribuzione, compensi o altri emolumenti. Il provvedimento adottato dal responsabile della struttura non è affetto da incompetenza, trattandosi di potere direttamente attribuito dalla disciplina speciale e privo di margini di discrezionalità. Anche il terzo motivo è stato respinto. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'obbligo vaccinale può essere imposto dal legislatore in funzione della tutela della salute collettiva e della continuità dei servizi essenziali, purché la scelta sia non irragionevole e proporzionata alla situazione epidemiologica e alle conoscenze scientifiche disponibili. La sospensione della retribuzione è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto temporalmente delimitata, collegata alla mancata prestazione lavorativa, priva di natura disciplinare e accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
senza conseguenze disciplinari e fa salvo il diritto dell’interessato alla conservazione del rapporto di lavoro
La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale è una conseguenza legale dell'accertamento dell'inadempimento, non una sanzione disciplinare; durante la sospensione non sono dovuti retribuzione, compensi o altri emolumenti.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede la sussistenza di un errore scusabile; la mancata verifica del fascicolo telematico e l'assenza di documentazione dell'errore escludono tale presupposto.
art. 3 Cost.
La disciplina della sospensione senza retribuzione non viola il principio di uguaglianza, non essendo comparabile con sospensioni aventi natura disciplinare e conservazione parziale dello stipendio.
art. 36 Cost.
La sospensione integrale della retribuzione è compatibile con il diritto a una retribuzione sufficiente quando è temporalmente limitata, collegata alla mancata prestazione lavorativa, priva di natura disciplinare e accompagnata dalla conservazione del posto.
art. 877 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la sospensione vaccinale costituisca una sanzione di stato soggetta alla disciplina ordinaria del codice dell'ordinamento militare.
art. 895 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la sospensione vaccinale costituisca una sanzione di stato soggetta alla disciplina ordinaria del codice dell'ordinamento militare.
art. 920 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la sospensione vaccinale costituisca una sanzione di stato soggetta alla disciplina ordinaria del codice dell'ordinamento militare.
art. 893 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la sospensione vaccinale costituisca una sanzione di stato soggetta alla disciplina ordinaria del codice dell'ordinamento militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa prevista dalla disciplina dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 costituisce una conseguenza legale dell'accertamento dell'inadempimento e non una sanzione disciplinare o di stato; pertanto non è soggetta alle regole ordinarie sulle sanzioni disciplinari, ferma la conservazione del rapporto di lavoro.
- L'atto con cui il responsabile della struttura accerta l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e dispone la sospensione del dipendente non è viziato da incompetenza quando la disciplina speciale attribuisce direttamente tale potere all'amministrazione e non residuano margini di discrezionalità amministrativa.
- La mancata comunicazione di un adempimento meramente formale non determina l'illegittimità della sospensione se il ricorrente non dimostra che, ove la comunicazione fosse stata ricevuta, avrebbe effettivamente adempiuto all'obbligo o sarebbe stato in condizione di documentarne l'adempimento.
- La sospensione integrale della retribuzione per il periodo di mancata prestazione lavorativa, collegata all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, è compatibile con gli artt. 3 e 36 Cost. quando è temporalmente circoscritta, non ha natura disciplinare e comporta la conservazione del posto di lavoro.
- La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. richiede un errore scusabile adeguatamente dimostrato; l'erroneo deposito in un fascicolo inesistente, non seguito dalla verifica del fascicolo telematico e non documentato dalla parte, non integra tale presupposto.
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