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Sentenza

Sentenza del 20/10/2015 n. 8260 - Comm. Trib. Prov. Milano

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Trasferimento fondi estero - Detenzione e/o disponibilità di capitali non propri - Obbligo dichiarativo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di dichiarare attività finanziarie e capitali detenuti o disponibili all'estero. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di non essere il titolare effettivo delle somme e di agire quale procuratore del conto corrente, in ragione del decesso o dell'incapacità di agire dell'intestatario. La tesi è stata disattesa: l'obbligo dichiarativo non grava soltanto sul beneficiario effettivo degli investimenti esteri, ma anche su chi detenga o abbia la disponibilità di capitali non propri, quando possa trasferirli al beneficiario effettivo o gestirli per suo conto.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta la sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al soggetto che aveva la detenzione o la disponibilità delle somme estere, anche se non ne era il proprietario effettivo. La sola qualifica di procuratore del conto, attribuita in caso di decesso o incapacità dell'intestatario, non esclude automaticamente l'obbligo dichiarativo e non determina, da sola, l'assenza della posizione rilevante ai fini fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 4 del decreto-legge n. 167/1990

    Obbligo di dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero

    L'obbligo dichiarativo riguarda non solo il titolare o beneficiario effettivo delle attività estere, ma anche chi ne abbia la detenzione o la disponibilità, pur trattandosi di capitali appartenenti ad altri, quando possa trasferirli o gestirli per conto del beneficiario.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo dichiarativo sulle attività estere, la disponibilità concreta delle somme può essere sufficiente anche in assenza della proprietà o della titolarità economica.
  • La qualifica formale di procuratore o delegato di un conto non esclude automaticamente l'obbligo: occorre valutare i poteri effettivamente esercitabili e la possibilità di movimentare o trasferire le somme.
  • Quando un soggetto può gestire capitali esteri per conto dell'intestatario, è prudente verificare l'eventuale obbligo dichiarativo anche se i fondi non sono propri.
  • L'assenza della qualifica di titolare effettivo rileva soprattutto quando il soggetto dispone soltanto di poteri meramente formali o limitati; non è invece decisiva se esiste una concreta disponibilità delle attività.

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