Cassazione Penale, Ordinanza n. 34457/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado del Tribunale, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta societaria, sia patrimoniale sia documentale, di tipo generico. Con il ricorso deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente almeno il reato di bancarotta documentale e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del materiale probatorio. Sosteneva inoltre che, al più, la condotta dovesse essere riqualificata in bancarotta semplice, perché il dolo non sarebbe stato desumibile dalla sola irregolare tenuta delle scritture. La parte civile costituita, Fallimento Basic S.r.l., chiedeva l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e non si confrontavano con i passaggi decisivi della motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato l’impossibilità di ricostruire il movimento degli affari per la mancanza del libro giornale 2011 e la connessione tra irregolarità contabili e condotte distrattive. La Corte ha inoltre confermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo generico può desumersi dalla consapevolezza che la irregolare tenuta delle scritture renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali, e che la connessione con distrazioni patrimoniali rafforza la prova del dolo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dal giudice competente.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
La bancarotta fraudolenta documentale, nella forma della parziale omissione del dovere annotativo, richiede dolo generico, ossia coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza della difficoltà o impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali dell’impresa.
art. 217, comma 2, l. fall.
La mera trascuratezza nella regolare tenuta delle scritture, senza consapevolezza delle conseguenze, può integrare il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice.
art. 541 c.p.p.
In sede di legittimità la Corte può pronunciare la condanna generica dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
La liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa al giudice competente mediante decreto di pagamento.
art. 110 d.P.R. 115/2002
Si coordina con l’art. 541 c.p.p. per la regolazione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo generico non può essere desunto dalla sola irregolarità formale delle scritture, ma deve risultare dalla consapevolezza che tale condotta renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
- La prova del dolo può essere ricavata in via logico-presuntiva dalla connessione tra irregolare tenuta delle scritture e condotte distrattive, poiché tale collegamento costituisce un forte indice della funzione occultatrice della falsificazione o omissione contabile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o si limita a contestare solo una parte della motivazione senza confrontarsi con i passaggi decisivi della decisione impugnata.
- La deduzione di travisamento della prova è aspecifica se si fonda solo su stralci parziali del materiale dichiarativo o probatorio senza riportarne integralmente il contenuto rilevante.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice dipende dalla presenza della coscienza e volontà di ostacolare la ricostruzione contabile, non dalla mera irregolarità materiale delle scritture.
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