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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16704 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, contestando a R.A. obbligazioni IRPEF, IVA e IRAP. L’accertamento si fondava sull’asserita esistenza di una società di fatto tra R.A., C.O. e V.G. e sulla responsabilità, anche personale, per i debiti fiscali di Co.E. s.r.l. e S.T. s.r.l., ritenute società-schermo utilizzate nell’ambito di una frode carosello IVA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo non sufficientemente affidabile il quadro indiziario, anche alla luce degli esiti dei procedimenti penali. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che archiviazioni e provvedimenti penali non producono giudicato vincolante nel processo tributario e, dall’altro, che la motivazione della sentenza fosse insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi dell’Agenzia. Ha rilevato d’ufficio che la controversia riguardava una situazione giuridica inscindibile comprendente la società di fatto e tutti i soggetti coinvolti, inclusi gli altri soci asseriti e le società interessate. Pertanto sussisteva un litisconsorzio necessario originario. Poiché gli altri soggetti non avevano partecipato al giudizio, l’intero processo era affetto da nullità assoluta. La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato nulle le sentenze di primo e secondo grado e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    La notificazione del controricorso deve essere eseguita entro il termine previsto dalla norma.

    Il controricorso di R.A. è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine processuale applicabile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

    L’Agenzia aveva dedotto la violazione dell’art. 654 c.p.p. e l’insufficienza della motivazione sulla forza probatoria degli elementi raccolti, ma tali censure non sono state esaminate per la rilevata nullità processuale.

  • Art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale può avere efficacia nel giudizio civile o amministrativo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

    La Corte non ha deciso la questione, ma il motivo dell’Agenzia sosteneva che archiviazioni e provvedimenti del giudice per le indagini preliminari non costituissero sentenze irrevocabili aventi efficacia vincolante nel processo tributario.

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    Rimessione della causa al primo giudice nei casi di nullità del procedimento.

    La violazione del litisconsorzio necessario ha imposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, affinché il contraddittorio fosse correttamente integrato.

  • Art. 385, comma 3, c.p.c.

    Regolazione delle spese in caso di cassazione con rinvio.

    La decisione sulle spese dei precedenti gradi è stata rimessa al giudice del rinvio.

  • Principio del litisconsorzio necessario originario

    L’unitarietà dell’accertamento relativo a società di persone e soci impone la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.

    Quando la controversia riguarda l’esistenza o la composizione di una società di fatto e obbligazioni fiscali comuni, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare allo stesso processo. La mancata partecipazione determina nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Quando un accertamento tributario dipende dall’esistenza di una società di fatto o da obbligazioni fiscali comuni a più soci o società, il processo deve normalmente coinvolgere tutti i soggetti interessati.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari non comporta una semplice irregolarità, ma la nullità dell’intero giudizio e delle decisioni già pronunciate.
  • La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario anche se le parti non lo hanno eccepito.
  • La controversia deve essere valutata in base a quanto contestato nell’avviso di accertamento: ai fini del litisconsorzio è sufficiente che l’atto impositivo prospetti una situazione giuridica comune, senza anticipare la decisione sul fatto che la società di fatto esista realmente.
  • Gli esiti di un procedimento penale, soprattutto archiviazioni o richieste di archiviazione, non determinano automaticamente l’esito del processo tributario e non sostituiscono la valutazione autonoma degli elementi presuntivi fiscali.
  • In presenza di una nullità processuale così radicale, la Cassazione può evitare di esaminare le contestazioni sul merito dell’accertamento e rinviare la causa al primo giudice per la corretta instaurazione del contraddittorio.

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