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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 632/2024 in data 15 luglio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 632/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 5 agosto 2024 e passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione era stata condannata ad attribuire alla docente, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’attivazione della Carta del docente secondo quanto stabilito dalla sentenza, la prescrizione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato che era decorso anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto originariamente sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, considerata la documentazione del passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza, l’omessa esecuzione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali. Tuttavia, nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. Essendo venuta meno la pretesa sostanziale all’esecuzione, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la previsione di una penalità di mora per il ritardo o l’inosservanza nell’esecuzione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non adempiute dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario da parte di un’amministrazione statale, decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, integra i presupposti per l’attivazione del rimedio ex artt. 112 ss. c.p.a.
  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente quanto dovuto, viene meno la pretesa sostanziale all’esecuzione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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