Sentenza n. 2274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stata impugnata un’ordinanza di demolizione del 28 ottobre 2019, relativa a opere realizzate in un immobile sito nel Comune di Castel Gandolfo. Nelle more del giudizio, gli uffici comunali avevano accertato la parziale ottemperanza all’ordinanza, residuando soltanto alcune opere; successivamente, il locale era stato completamente distrutto da un incendio. Il TAR aveva quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo venuta meno ogni utilità dell’annullamento di un ordine di demolizione riferito a un bene non più esistente e, inoltre, escludendo un interesse alla ricostruzione in ragione dell’asserita inedificabilità decennale dell’area. Gli appellanti hanno contestato la pronuncia di rito, sostenendo che essa, essendo stata pubblicata all’albo pretorio e contenendo un’erronea qualificazione urbanistico-vincolistica del terreno interessato dall’incendio, avrebbe ostacolato il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari alla ricostruzione dell’immobile e alla ripresa dell’attività di ristorazione. Hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare della sentenza. Nel corso del giudizio d’appello è stata esaminata e sanata l’irregolarità iniziale della procura, conferita a un avvocato non iscritto all’albo dei cassazionisti, mediante il successivo deposito della procura e dell’atto di appello sottoscritti da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di interesse. Ha preliminarmente ritenuto sanata l’irregolarità della procura, escludendo l’applicazione retroattiva del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 sulla non sanabilità ex tunc della nullità della procura nel processo amministrativo, poiché l’appello era stato introdotto prima di tale pronuncia innovativa. Nel merito, tuttavia, ha rilevato che gli appellanti non avevano un interesse concreto e attuale alla riforma della sentenza. La decisione del TAR era una pronuncia meramente processuale di improcedibilità e non aveva esaminato il merito dell’illegittimità dell’ordinanza di demolizione; pertanto, non produceva giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c. Le considerazioni contenute nella motivazione del TAR, comprese quelle sull’inedificabilità dell’area, non costituivano vincolo per il Comune nell’esercizio di futuri poteri amministrativi. Qualora il Comune avesse utilizzato tali argomentazioni in successivi provvedimenti, lo avrebbe fatto nell’ambito di un’autonoma determinazione amministrativa, eventualmente impugnabile in una distinta sede di legittimità. Tale circostanza, peraltro, era stata soltanto affermata e non documentata dagli appellanti. Inoltre, l’ordinanza di demolizione era ormai superata dall’accertamento della distruzione dell’immobile e dal verbale di verifica della Polizia locale: non sussisteva quindi una ragione attuale per ottenere una pronuncia di merito su un ordine riferito a opere non più esistenti. Il divieto posto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. impediva al giudice di pronunciarsi su futuri e diversi esercizi del potere amministrativo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si era costituito in appello; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico degli appellanti.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
difetto di un concreto interesse ad agire
L’appello è ammissibile solo se sorretto da un interesse concreto e attuale alla riforma della pronuncia impugnata; tale interesse manca quando la decisione richiesta non può produrre alcuna utilità pratica.
art. 182, comma 2, c.p.c.
sanatoria dell’iniziale irregolarità della procura
Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto sanata l’irregolarità della procura mediante il successivo deposito della procura e dell’atto sottoscritti da un avvocato abilitato, non applicando retroattivamente il diverso principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
art. 2909 c.c.
Una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, priva di decisione sul merito, non vincola le parti quanto alle valutazioni contenute nella motivazione e non impedisce il successivo esercizio del potere amministrativo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
divieto di pronunciarsi su futuri esercizi del potere amministrativo
Il giudice amministrativo non può anticipare il sindacato su provvedimenti futuri e diversi da quelli oggetto del giudizio; eventuali successivi atti dell’amministrazione devono essere contestati in un autonomo giudizio.
legge 21 novembre 2000, n. 353
inedificabilità del terreno per i 10 anni successivi all’evento distruttivo
Il TAR aveva richiamato la disciplina vincolistica per escludere un residuo interesse alla ricostruzione dell’immobile; il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito la correttezza di tale qualificazione.
Massime di principio
- Quando il bene materiale cui si riferisce un’ordinanza di demolizione viene completamente distrutto e l’ordinanza risulta conseguentemente superata, viene meno l’interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento dell’atto, salvo che il ricorrente dimostri una diversa utilità residua attuale.
- La sentenza che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia di rito e non produce giudicato sostanziale sulle valutazioni contenute nella motivazione, né rende tali valutazioni vincolanti per l’amministrazione nell’esercizio di successivi poteri.
- L’eventuale utilizzazione, da parte dell’amministrazione, delle motivazioni di una precedente sentenza di rito per adottare futuri provvedimenti non determina un interesse attuale alla riforma della sentenza originaria; il nuovo esercizio del potere deve essere contestato mediante autonoma impugnazione.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi preventivamente sulla legittimità di futuri atti amministrativi diversi da quello impugnato, in applicazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
- Un’irregolarità della procura conferita nel processo amministrativo a un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere sanata, secondo il regime applicabile ratione temporis, mediante il successivo deposito della procura e dell’atto sottoscritti da un difensore abilitato; un successivo orientamento giurisprudenziale innovativo non opera retroattivamente sulla controversia già introdotta.
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