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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00586/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione, lamentando l'illogicità della motivazione. In particolare ha sostenuto che la decisione fosse errata perché fondata su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica dei fatti e su un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La doglianza era inoltre, secondo la Corte, sostanzialmente reiterativa di contestazioni già formulate nei gradi di merito e già disattese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era volto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, operazioni non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva già fornito una motivazione esente da vizi logici, esplicitando le ragioni della conferma della responsabilità per il reato contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione; la Corte richiama la sua applicazione ai fini della declaratoria di responsabilità confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Richiamata per ribadire il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né di confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione storica dei fatti, perché ciò integra una censura di merito incompatibile con la funzione di legittimità.
  • È inammissibile il motivo che, sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove o in un riesame dell'attendibilità delle fonti probatorie.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e sorretta da corretti argomenti giuridici; il ricorso è inammissibile se non evidenzia un reale vizio di legittimità.
  • La riproposizione di doglianze già dedotte e disattese nei gradi di merito non è di per sé idonea a fondare un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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